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Ordinanza

Ordinanza n. 13537/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202508303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento dei Vigili del Fuoco per giudizio medico di non idoneità dovuto alla rilevata presenza nelle urine di sostanze stupefacenti o psicotrope

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura speciale di reclutamento a domanda riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, inclusi il bando, la disciplina regolamentare dei requisiti di idoneità, la nomina della commissione medica, la graduatoria finale, il verbale medico e il decreto di esclusione adottato a seguito del giudizio definitivo di non idoneità. Il giudizio medico era motivato dalla presenza nelle urine di sostanze stupefacenti o psicotrope, accertata mediante test di conferma. Sono state proposte anche domande cautelari dirette al riesame, all’ammissione con riserva e alla convocazione alle ulteriori fasi della procedura, nonché domande risarcitorie in forma specifica e, in subordine, per equivalente. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione sul campione biologico conservato. Il verificatore ha comunicato di non poter provvedere direttamente al trasferimento del campione al laboratorio incaricato, per l’assenza di mezzi idonei a garantire il mantenimento della catena del freddo, la tracciabilità e la continuità della catena di custodia.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha deciso sulle domande di annullamento, cautelari o risarcitorie. Ha disposto gli ulteriori incombenti necessari per dare corretta esecuzione alla precedente ordinanza istruttoria, stabilendo che il Ministero dell’Interno, previa verifica dello stato di conservazione del campione e previo accordo con il verificatore, organizzi il trasporto del campione biologico al laboratorio incaricato della verificazione. Il Ministero può avvalersi di un servizio di trasporto specializzato, anche privato, purché siano garantite le condizioni di conservazione, la tracciabilità e la continuità della catena di custodia; la responsabilità di tali adempimenti resta a carico del Ministero. Il pagamento del servizio di trasporto è stato posto provvisoriamente a carico del ricorrente. La camera di consiglio è stata differita al 20 ottobre 2026 per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 287, 289 e 295, l. 205/2017

    Disposizioni richiamate quale base normativa della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 139/2006

    Individua il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco cui era riservata la procedura.

  • art. 5, comma 7, d.m. 163/2008

    Prevede che il giudizio definitivo di non idoneità comporti l’esclusione dal concorso.

  • d.m. 166/2019

    Disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; la disposizione applicata concerne la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope accertata con test di conferma.

  • art. 20, comma 1, lett. g), d.P.R. 76/2004

    Richiamato dalla disciplina della procedura quanto agli effetti dell’inidoneità al servizio del personale volontario.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento delle domande risarcitorie, anche in forma specifica; nessuna decisione è stata assunta sul punto con la presente ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando una verificazione giudiziale riguarda un campione biologico, il trasferimento al laboratorio deve avvenire con modalità idonee a preservarne integrità, validità analitica, tracciabilità e continuità della catena di custodia.
  • Se il verificatore non dispone dei mezzi necessari per il trasporto e la conservazione di un campione biologico, il giudice può porre a carico dell’amministrazione intimata l’organizzazione del trasferimento, anche mediante un servizio specializzato privato, mantenendo in capo all’amministrazione la responsabilità del rispetto delle condizioni di custodia.
  • In presenza di accertamenti istruttori non ancora eseguiti, il giudice può differire la camera di consiglio e disporre gli adempimenti necessari alla prosecuzione della verificazione, senza definire il merito delle domande proposte.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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