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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21040/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato già condannato in primo grado e in appello per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti, con contestata recidiva e attenuanti generiche equivalenti. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e, quindi, mancata riduzione del trattamento sanzionatorio; 3) illegittima applicazione della recidiva. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, rilevando che la Corte di appello aveva logicamente escluso la lieve entità in ragione dell'organizzazione di un vero e proprio laboratorio per produzione e smercio di droga, della presenza di una serra con sei lampade e degli strumenti funzionali alla coltivazione della cannabis, nonché del rilevante quantitativo di sostanze sequestrate (ricavabili migliaia di dosi medie singole di marijuana e hashish). Quanto alle attenuanti generiche, è stata valorizzata l'assenza di elementi positivi e la non irragionevole conferma della pena già inflitta, anche considerando che la collaborazione dell'imputato è avvenuta solo quando la polizia giudiziaria si era già recata nell'abitazione per eseguire una perquisizione idonea a consentire comunque il rinvenimento della droga. Infine, la recidiva è stata ritenuta correttamente applicata perché la condotta era sintomatica di maggiore pericolosità, anche alla luce di precedenti condotte dal 2013 legate alla produzione e detenzione di cannabis finalizzata allo spaccio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, già confermata in appello, è rimasta ferma; la Corte ha escluso sia la riqualificazione nell'ipotesi lieve sia la prevalenza delle attenuanti generiche sia la doglianza sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice per la produzione/detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti; nel caso concreto è stata ritenuta integrata in ragione dell'organizzazione dell'attività di coltivazione e smercio e dei quantitativi sequestrati.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Ipotesi di lieve entità; la Corte ne ha escluso l'applicabilità perché la condotta, per organizzazione, strumenti impiegati e quantità di droga, non presentava ridotta offensività.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata implicitamente nella questione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della prevalenza sulle aggravanti/recidiva in assenza di elementi positivi apprezzabili.

  • art. 99 c.p.

    Norma relativa alla recidiva; la Corte ha ritenuto non irragionevole la sua applicazione in ragione della maggiore pericolosità desunta dai precedenti e dalla condotta attuale.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti va esclusa quando la condotta sia organizzata in modo strutturato, con mezzi, strumenti e assetto produttivo/smercio idonei a rivelare una rilevante offensività, anche se il materiale sequestrato sia destinato alla cessione in dosi.
  • Ai fini del giudizio di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il dato quantitativo non può essere valutato isolatamente, ma deve essere apprezzato unitamente all'organizzazione del contesto, agli strumenti impiegati e alla complessiva capacità dell'attività illecita.
  • Il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi di segno positivo e la pena base non appaia sproporzionata; la collaborazione successiva dell'imputato non assume rilievo decisivo se interviene quando il rinvenimento della droga era comunque imminente o già assicurato.
  • La recidiva può essere mantenuta quando la nuova condotta mostri continuità criminosa o maggiore pericolosità rispetto ai precedenti, e la motivazione è sufficiente se evidenzia il nesso tra i precedenti specifici e il fatto contestato.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio, ove la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni razionali e non manifestamente illogiche.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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