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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8892/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gallo era intervenuto nell'espropriazione immobiliare dopo aver acquistato immobili gravati da ipoteca e pagato alla banca €190.000, ottenendo la cancellazione dell'ipoteca limitatamente a due particelle. Ha chiesto di essere riconosciuto successore del credito della banca (surrogazione ex art. 1203 c.c. e art. 111 c.p.c.) e di partecipare alla distribuzione con prelazione ipotecaria. Il Tribunale di Bolzano aveva ammesso Gallo come creditore chirografario (dopo cancellazione della annotazione tavolare della surroga) e respinto il riconoscimento del rango ipotecario; Gallo ha proposto opposizione e poi ricorso per cassazione sostenendo che la surrogazione ex lege gli attribuiva la prelazione e che la cancellazione dell'annotazione non poteva pregiudicare i suoi diritti nella procedura espropriativa.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che Gallo si sia surrogato parzialmente nei diritti del creditore (art. 1203 n.3 c.c.) ma che il subingresso nelle ipoteche sugli altri beni del debitore (art. 2866 comma 2 c.c.) richiede il pagamento integrale del credito garantito. Nel caso concreto il pagamento era parziale e, inoltre, la banca aveva concordato e ottenuto la cancellazione dell'ipoteca sulle particelle acquistate da Gallo, configurando un 'patto contrario' che esclude la prelazione del solvens sui medesimi cespiti. Di conseguenza Gallo non ha potuto far valere un diritto di garanzia reale di rango ipotecario e la sua opposizione è stata respinta; il ricorso per cassazione è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese (compensi €7.200,00 ed esborsi €200,00) e con annotazione della eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile - art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'intervento e alla possibilità di surrogazione per effetto dell'intervento quale successore parziale; la Corte ha ritenuto non decisivo l'argomento processuale basato sul titolo esecutivo del creditore procedente.

  • Codice di procedura civile - art. 499 c.p.c.

    Norma sulla notifica dell'atto di intervento; la Corte osserva che la questione della notifica non è stata decisiva per il rigetto dell'opposizione distributiva.

  • Codice di procedura civile - artt. 512 e 617 c.p.c.

    Norme che regolano l'opposizione agli atti esecutivi e il procedimento di impugnazione: Gallo ha utilizzato tali rimedi per contestare il riparto.

  • Codice civile - art. 1203 c.c. (nn. 2 e 3)

    Regola la surrogazione legale del terzo che paga il credito altrui. La Corte ha ritenuto applicabile il n. 3 (terzo acquirente che paga per non subire espropriazione), con efficacia di surroga nei diritti del creditore verso il debitore, ma non automaticamente del diritto di prelazione sugli altri beni quando il pagamento è solo parziale.

  • Codice civile - art. 1204 c.c.

    Collegata alla surrogazione: disciplina i rapporti fra surrogato e soggetto surrogante; applicata come supporto all'individuazione degli effetti della surrogazione.

  • Codice civile - art. 1205 c.c.

    Prevede che in caso di pagamento parziale il terzo surrogato e il creditore originario concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro dovuto; la norma può essere derogata da pacta contraria. La Corte ha richiamato la norma per spiegare il concorso tra creditori in caso di parziale soddisfacimento.

  • Codice civile - art. 2866 c.c.

    Regola l'indennizzo e il diritto di subingresso del terzo acquirente che paga i creditori iscritti; la Corte ha interpretato il comma 2 come applicabile al subingresso nelle ipoteche sugli altri beni solo in caso di pagamento integrale del credito garantito.

  • Codice civile - art. 2858 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione della qualità del terzo 'tenuto per altri al pagamento del debito' (terzo acquirente soggetto all'esecuzione sull'immobile); supporta l'idea che il terzo che paga può essere surrogato ex lege.

  • Codice civile - art. 2843 c.c.

    Norma sulla annotazione della surroga nel registro tavolare; la Corte ha osservato che l'annotazione era stata eseguita e poi cancellata, ma ha ritenuto la questione della annotazione non risolutiva rispetto al mancato riconoscimento della prelazione, posto che mancavano i presupposti per il subingresso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale riferita al contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente ove dovuto.

Massime di principio

  • La surrogazione ex art.1203 n.3 c.c. scatta quando un terzo paga il debito per evitare l'espropriazione e attribuisce al terzo la qualità di creditore nei confronti del debitore originario, ma non sempre il subentro automatico nella garanzia reale sugli altri beni del debitore.
  • Per acquisire la prelazione ipotecaria sugli altri beni del debitore (subingresso nelle ipoteche ai sensi dell'art.2866 comma 2 c.c.) è generalmente necessario il pagamento integrale del credito garantito; il pagamento parziale produce solo una surrogazione parziale di diritti e non il trasferimento della garanzia sugli altri cespiti.
  • In caso di pagamento parziale opera la regola del concorso tra il creditore originario e il terzo surrogato (art.1205 c.c.), salvo patto contrario: quindi è possibile, mediante accordo, prevedere che il solvens ottenga la totalità della surrogazione anche se ha pagato parzialmente oppure che il creditore originario mantenga una preferenza.
  • La cancellazione volontaria o pattuita dell'ipoteca sulle cose acquistate dal terzo (o l'accordo con il creditore originario) può costituire un 'patto contrario' che impedisce al terzo di far valere una prelazione su quei beni, con conseguente esclusione del subingresso ipotecario.
  • Nei procedimenti esecutivi è importante ottenere tempestivamente il riconoscimento giurisdizionale della surrogazione e curare le formalità tavolari (annotazione/intavolazione) per tutelare l'efficacia verso terzi; l'assenza o la cancellazione dell'annotazione può incidere sulla collocazione del creditore nella ripartizione.
  • Sul piano processuale, l'intervento nel processo esecutivo può legittimare la partecipazione alla distribuzione, ma i relativi effetti sostanziali (prelazione ipotecaria, subingresso nelle garanzie) dipendono dal rispetto delle condizioni sostanziali previste dal codice civile e dagli accordi tra le parti.

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