Cassazione Civile, Sentenza n. 8802/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dei tribunali irlandesi in base a clausola contrattuale di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali accettate online. I ricorrenti sostenevano che, in presenza della Convenzione di Montreal, la clausola fosse nulla (art. 49 Convenzione) e che, ai sensi dell'art. 33 della Convenzione, dovesse spettare la giurisdizione italiana; inoltre censuravano la motivazione per omessa o apparente motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la domanda fosse proposta unicamente sulla base del Regolamento CE n. 261/2004 (compensazione pecuniaria per ritardo) e che, per tali domande, la competenza giurisdizionale si valuta con il Regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I bis). La Convenzione di Montreal non è applicabile alla fattispecie perché il volo era interno (Alghero-Treviso) e, inoltre, la giurisprudenza UE richiede che le norme di competenza della Convenzione si applichino solo all'interno del contesto della Convenzione stessa e alle ipotesi di danno cui essa si riferisce. Essendo la clausola di proroga della giurisdizione stata validamente accettata online e non operando le norme speciali di tutela consumatori (art. 17(3) Bruxelles I bis), la deroga alla competenza in favore dei tribunali irlandesi è valida. Nessuna condanna di spese nella sede di legittimità nei confronti della resistente, ma i ricorrenti sono destinatari dell'onere di pagare gli importi procedurali indicati.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 261/2004
Art. 1 e Art. 7 concernenti oggetto del regolamento e diritto a compensazione pecuniaria
Il regolamento disciplina i diritti minimi di compensazione e assistenza per negato imbarco, cancellazione o ritardo; le domande fondate esclusivamente su tale regolamento devono vedere valutata la giurisdizione secondo il Reg. 1215/2012.
Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis)
Art. 4, Art. 7, Art. 17, Art. 66, Art. 67, Art. 71
Fornisce le regole ordinarie sulla competenza giurisdizionale fra Stati membri. Per le domande basate sul Reg. 261/2004 la competenza va individuata secondo questo regolamento; prevede inoltre la possibilità di pattuire deroga alla giurisdizione purché rispetti la forma scritta (comprendente registrazione elettronica durevole). L'art. 17(3) esclude l'applicazione delle norme speciali a tutela del consumatore ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate.
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
Art. 1 (campo di applicazione), Art. 33 (competenza giurisdizionale), Art. 49 (nullità di clausole connesse all'elusione della Convenzione)
La Convenzione disciplina la materia del trasporto aereo internazionale e contiene norme imperativ e di competenza (art.33) che, ove applicabili, impediscono deroghe contrattuali preventive. Tuttavia la Convenzione si applica solo ai trasporti internazionali come definiti dall'art.1 e non al trasporto interno privo di scalo concordato in altro Stato.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE
Sentenze citate: C-213/18 (Guaitoli), C-204/08 (Rehder), C-322/14 (Cars on the web), C-94/14 (Flight Refund), C-464/18 (Ryanair)
La CGUE distingue nettamente le domande fondate sul Reg. 261/2004 e quelle fondate sulla Convenzione di Montreal; per la prima si applica Brussels I bis, per la seconda la Convenzione, senza possibilità di eterointegrazione delle regole di competenza.
Cassazione civile - precedenti nazionali
Sentenze citate: Cass. S.U. n. 3561/2020, n. 21622/2017, n. 1311/2017, n. 24632/2020, S.U. n. 33002/2021
La giurisprudenza di legittimità nazionale ha recepito i principi comunitari sull'efficacia delle clausole online di proroga della giurisdizione quando siano rispettati i requisiti di forma e quando le disposizioni speciali di tutela del consumatore non trovino applicazione; ha inoltre chiarito i limiti all'integrazione delle norme di competenza della Convenzione di Montreal.
Massime di principio
- Se il passeggero chiede esclusivamente la compensazione prevista dal Regolamento 261/2004, la competenza per individuare il giudice va valutata con il Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I bis), non con la Convenzione di Montreal.
- La Convenzione di Montreal si applica solo al trasporto internazionale come definito dal suo art.1; per voli interni senza scalo concordato in altro Stato la Convenzione non è applicabile.
- Quando la Convenzione di Montreal è applicabile alle domande di risarcimento supplementare, le sue norme di competenza (es. art.33) valgono nel loro contesto normativo e impediscono deroghe contrattuali preventive se la Convenzione stessa lo vieta (art.49).
- Le clausole di proroga della giurisdizione contenute in condizioni generali accettate online possono essere valide se soddisfano i requisiti di forma (inclusa la registrazione elettronica durevole) previsti da Bruxelles I bis; vanno interpretate restrittivamente ma possono operare quando le norme di tutela consumatori non si applicano ai contratti di trasporto puri (art.17(3)).
- In caso di domande cumulative (compensazione Reg.261 e risarcimento supplementare ai sensi di Montreal), occorre valutare separatamente la competenza per ciascun capo di domanda seguendo la normativa pertinente a ciascuna base giuridica.
- Prima di adire giudici nazionali, verificare con attenzione: a) se il volo è internazionale ai sensi della Convenzione di Montreal; b) quale base normativa fonda la domanda (Reg.261 vs Convenzione); c) presenza, forma e validità di clausole di proroga della giurisdizione e compatibilità con le norme applicabili.
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