Cassazione Civile, Sentenza n. 8821/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società resistente aveva chiesto il rimborso dell'IVA per le annualità 2016-2018, sostenendo che i fornitori di energia avevano indebitamente incluso nella base imponibile gli Oneri Generali di Sistema (OGdSE). I dinieghi dell'Agenzia furono respinti in primo grado; la Corte tributaria regionale (II grado, Lombardia) accolse l'appello riconoscendo la legittimazione della società a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione e la non dovuta imposizione sugli OGdSE. L'Agenzia propose ricorso per cassazione con unico motivo (viola e falsa applicazione artt. 17 e 18 DPR n. 633/1972, ex art. 360 n.3 c.p.c.), sostenendo in particolare la carenza di legittimazione del cessionario a chiedere il rimborso direttamente all'Erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura sulla carenza di legittimazione della società a proporre l'istanza di rimborso nei confronti dell'Amministrazione. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale secondo cui, in via generale, solo il prestatore/fornitore è legittimato a chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata; il destinatario/cessionario può esperire azione di ripetizione contro il fornitore, salvo casi eccezionali (impossibilità o eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, o violazione di una disposizione comunitaria chiara, precisa e incondizionata che consenta di attivare lo Stato). Nel caso di specie gli OGdSE non risultano incompatibili con il diritto UE (anche secondo pronunce della CGUE), quindi la società non poteva agire direttamente; la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, ultima parte c.p.c., per inammissibilità originaria del ricorso per mancanza di legittimazione. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
Norma del regime IVA richiamata nell'ambito dell'eccezione di violazione; richiede che l'interpretazione delle regole sull'imponibile e sul rimborso rispetti la disciplina nazionale in collegamento con i principi comunitari.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18
Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'imposta e dei soggetti coinvolti; invocata nel motivo di ricorso per contestare la corretta applicazione degli articoli sul rimborso.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Fondamento della doglianza in cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto), richiamato dall'Agenzia per sostenere l'erronea statuizione della Corte tributaria regionale.
Codice di procedura civile, art. 382, terzo comma (ultima parte)
Norma processuale utilizzata per statuire la cassazione senza rinvio per inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, dovuta alla mancanza di legittimazione della parte.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art. 267 TFUE
Citato nella parte motivazionale in relazione alla possibilità di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE; il Collegio ha ritenuto la questione già sufficientemente chiarita dalla giurisprudenza unionale e non meritevole di rinvio.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (es.: Reemtsma C-35/05; Gabel Industria Tessile C-316/22; IRCCS Santa Lucia C-189/15)
Principi richiamati: principi di neutralità, effettività e non discriminazione in materia di rimborso IVA; regola generale che solo il prestatore è legittimato a ottenere il rimborso, con deroga per casi di impossibilità o eccessiva difficoltà o quando sussiste violazione di una disposizione comunitaria chiara, precisa e incondizionata.
Massime di principio
- In linea generale il soggetto che ha diritto a chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata è il prestatore/fornitore che ha versato l'imposta; il cessionario/committente normalmente agisce, se del caso, tramite azione di ripetizione contro il fornitore.
- Il cessionario può chiedere il rimborso diretto all'Amministrazione solo in casi eccezionali: a) quando è impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dal fornitore; o b) quando l'imposizione è contraria a una disposizione comunitaria chiara, precisa e incondizionata che legittima l'azione diretta contro lo Stato.
- Prima di proporre un'istanza di rimborso diretta all'Agenzia, è necessario valutare la compatibilità dell'elemento imponibile (es. OGdSE) con il diritto UE e l'esistenza di giurisprudenza comunitaria o nazionale consolidata: se la voce è compatibile con il diritto UE, la legittimazione del cessionario è assente.
- Se si agisce senza avere la legittimazione diretta, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e cassato senza rinvio, con possibilità di compensazione delle spese per la complessità e novità della questione.
- Quando sussistano dubbi rilevanti e non risolti dalla giurisprudenza comunitaria, valutare la rimessione pregiudiziale (art. 267 TFUE); se la questione è già chiarita dalla CGUE, la rimessione può essere ritenuta non necessaria.
- Nelle controversie relative a componenti price delle forniture (come oneri di sistema), verificare le pronunce specifiche della CGUE e della Cassazione: decisioni precedenti che riconoscono la compatibilità dell'elemento con il diritto UE rendono meno probabile il successo di un'azione diretta del cessionario contro l'Amministrazione.
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