Cassazione Civile, Sentenza n. 8863/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dante Raffaelli aveva chiesto l'esecuzione coattiva (art.2932 c.c.) di un contratto preliminare del 4.3.2005 a suo favore come promissario acquirente. La controparte (eredi di Gina Lucchesi, i signori Petrucci) aveva disconosciuto la firma sul preliminare: nel giudizio di primo grado il Tribunale disponeva una consulenza grafologica sulla copia del documento e, ritenuta la firma non autentica, respingeva la domanda. Raffaelli proponeva appello producendo l'originale solo in grado di appello; la Corte d'Appello di Firenze respingeva l'appello ritenendo tardiva la produzione dell'originale (art.345 c.p.c.), confermava l'esito del CTU sulla falsità della firma e dichiarava che il contratto non poteva essere eseguito. I resistenti hanno eccepito inoltre che l'appello era intempestivo perché la sentenza di primo grado era stata notificata via PEC il 1.6.2017 e quindi era già passata in giudicato quando l'atto di appello è stato notificato il 16.11.2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato d'ufficio l'eccezione di passaggio in giudicato e ha ritenuto valida la notificazione via PEC della sentenza di primo grado (sentenza n.1004/2017 notificata il 1.6.2017), anche in assenza o inesattezza dell'impronta hash, perché il duplicato informatico notificato era riferibile e non equivoco. Poiché l'atto di appello è stato depositato oltre il termine breve di 30 giorni, la Corte ha dichiarato l'improseguibilità del giudizio di appello per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze sul punto. Raffaelli è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello (€10.700,00 oltre oneri) e delle spese di cassazione (liquidate in €7.000,00 più accessori). È stata altresì rilevata la possibile sussistenza dell'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art.2932 c.c.
Norma richiamata come titolo di domanda (esecuzione in forma specifica del contratto) richiesta dal ricorrente; la sua operatività è stata esclusa in ragione dell'inautenticità della sottoscrizione sul preliminare oppure per l'improcedibilità dell'appello per passaggio in giudicato.
art.345 c.p.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per censurare la produzione tardiva dell'originale in grado d'appello; la Corte di Cassazione ha confermato che la produzione dell'originale solo in appello, senza giustificazione della mancata produzione in primo grado, è in contrasto con le regole di allegazione e può giustificare il rigetto della produzione tardiva.
artt.325-326-327 c.p.c.
Norme relative alla notificazione della sentenza, al termine breve per l'impugnazione e agli effetti del decorso del termine: la Corte ha ritenuto che la notificazione via PEC della sentenza di primo grado (1.6.2017) faceva decorrere il termine breve di 30 giorni per proporre appello e che l'appello notificato il 16.11.2017 era quindi intempestivo.
art.16-undecies d.l. n.179/2012 (conv. con mod. dalla l. n.221/2012)
Richiamato nei passaggi giurisprudenziali richiamati dalla Corte: disciplina degli effetti della attestazione di conformità del difensore e degli strumenti di notificazione telematica; la Corte osserva che l'assenza dell'indicazione dell'estensione pdf o di hash non invalida necessariamente la notificazione se il contenuto è univoco e riferibile.
Decreto del Direttore generale dei Sistemi Informativi Autorizzati (DGSIA) del 28 dicembre 2015
Riferimento tecnico normativo (modifica delle regole sull'impronta hash) con la conseguenza che l'assenza o inesattezza dell'hash non è più determinante per l'invalidità della notificazione telematica.
art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002
Richiamato per disporre l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato a carico del ricorrente in relazione alle caratteristiche della pronuncia.
Massime di principio
- La notificazione via PEC di una sentenza è valida e fa decorrere il termine breve per l'impugnazione se il documento notificato è chiaramente riferibile al procedimento e non equivoco; l'assenza o inesattezza dell'impronta/hash non è di per sé sufficiente ad invalidare la notificazione dopo le modifiche normative e regolamentari.
- Se la sentenza di primo grado è stata validamente notificata e il termine breve per impugnare è decorso, l'appello notificato oltre tale termine è inammissibile e il giudizio di appello è improseguibile per passaggio in giudicato, con conseguenze immediate sulle spese.
- La produzione in appello dell'originale di un documento non prodotto in primo grado è in genere inammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c. salvo giustificazioni plausibili per la mancata produzione in primo grado; la tardiva produzione può essere ritenuta priva di rilevanza e il giudice di merito può respingerla.
- La decisione della Corte su questioni di rito (es. decadenza o passaggio in giudicato) può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione e può portare alla declaratoria di improseguibilità dell'appello senza necessità di rinvio al merito.
- Nel contenzioso documentale relativ o all'autenticità della firma, la CTU grafologica svolta su copia può essere ritenuta probativa, ma la possibilità di verifiche sull'originale e la qualità delle comparazioni possono influenzare l'esito; tuttavia, se l'appello è inammissibile per decadenza, tali questioni di merito non vengono esaminate.
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