Cassazione Civile, Ordinanza n. 17477/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirenti)
La controversia
Tre soggetti avevano acquistato immobili da una società poi fallita, con atto che prevedeva l’esistenza di un mutuo ipotecario gravante sugli immobili e l’impegno della venditrice a estinguerlo, salva la facoltà degli acquirenti di provvedervi e di rivalersi verso la venditrice. Dopo il fallimento della società, i tre avevano dapprima insinuato tempestivamente al passivo, in chirografo, le somme pagate per rate di mutuo; tali domande erano state accolte ed il relativo stato passivo era divenuto esecutivo. Successivamente, dopo una rinuncia alle domande tempestive e dopo un accordo di espromissione con la banca, avevano proposto domande tardive per gli stessi crediti ma chiedendo la collocazione ipotecaria, e per importi maggiori comprensivi anche di rate future o medio tempore pagate. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano dichiarato inammissibili le domande tardive, applicando il principio del ne bis in idem e ritenendo inoltre inopponibili al fallimento le pattuizioni originarie e inefficaci ex art. 44 l.fall. i pagamenti effettuati dai ricorrenti. Con il ricorso per cassazione i creditori contestavano: 1) che la rinuncia alle domande tempestive consentisse la riproposizione in via tardiva; 2) che il credito insinuato tardivamente fosse diverso da quello già ammesso, poiché fondato su ulteriori rate non ancora maturate o nel frattempo pagate; 3) che fosse corretto qualificare come inopponibili al fallimento gli accordi originari e come inefficaci i pagamenti successivi, sostenendo anche la rilevanza dell’espromissione privativa e della surrogazione legale.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha rigettato il primo motivo di entrambi i ricorsi, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, una volta formatosi il giudicato endofallimentare sull’ammissione delle domande tempestive, la successiva rinuncia non consente di riproporre tardivamente il medesimo credito con una diversa collocazione di prelazione; tuttavia il giudicato non si estende ai crediti non ancora maturati al momento della precedente domanda, né può giustificare l’inammissibilità delle domande tardive nella parte riferita a rate ulteriori e distinte. Ha inoltre escluso sia l’inopponibilità delle pattuizioni contenute nell’atto di compravendita anteriore al fallimento, sia la pertinenza del richiamo all’art. 44 l.fall. e all’inefficacia dei pagamenti, rilevando che l’accordo espromissorio e i pagamenti successivi non potevano essere trattati come eseguiti con denaro del fallito o in sua vece. I decreti impugnati sono stati quindi cassati con rinvio al Tribunale di Ravenna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La rinuncia alla domanda non elimina il giudicato già formatosi sull’oggetto del processo e non consente di disconoscerlo per ottenere una nuova decisione sul medesimo credito; è richiamata solo per escluderne l’applicazione automatica alla domanda di insinuazione già definita dal giudicato endofallimentare.
L’esecutività dello stato passivo, se non impugnata, consolida il giudicato endofallimentare sul credito ammesso, precludendo ulteriori controversie sul medesimo credito e sulle cause di prelazione deducibili e non dedotte.
Costituisce il rimedio oppositivo avverso il provvedimento del giudice delegato in materia di ammissione al passivo, utilizzato dai creditori per contestare l’inammissibilità dichiarata.
È richiamato nel quadro della disciplina delle domande tardive di insinuazione al passivo.
La domanda di insinuazione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento e delimita il perimetro della materia giustiziabile.
È evocato in relazione all’accertamento del passivo e all’opponibilità al fallimento delle ragioni creditorie anteriori.
La Corte esclude la pertinenza del richiamo all’inefficacia dei pagamenti, rilevando che non risultavano eseguiti con denaro del fallito né in suo incarico o in sua vece; peraltro l’eccezione non è rilevabile d’ufficio.
È richiamato insieme all’art. 44 l.fall. nel contesto della contestazione sull’efficacia dei pagamenti successivi al fallimento.
È invocato dai ricorrenti per sostenere la carenza di interesse a impugnare un provvedimento ritenuto favorevole, ma la Corte non accoglie tale tesi quale ragione decisiva.
È richiamato come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati nella censura contro la decisione di merito.
È richiamato come norma sulla valutazione delle prove nella contestazione della motivazione del tribunale.
È citato nel motivo di ricorso relativo alla prova e opponibilità degli accordi, senza che la Corte ne faccia uno specifico uso decisivo.
È invocato sul riparto dell’onere della prova in relazione alla dimostrazione dei presupposti dei crediti insinuati e della loro opponibilità.
È richiamato nel motivo in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico di compravendita.
È richiamato nel motivo in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico.
È richiamato nel motivo relativo alla concorsualità e alla par condicio dei creditori.
È invocato per sostenere la surrogazione legale dei ricorrenti nel credito che la banca avrebbe potuto far valere verso la massa fallimentare.
La Corte considera l’accordo di espromissione privativa come modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con effetto liberatorio per la venditrice nei confronti della banca.
Massime di principio
- Se sul credito insinuato si è già formato il giudicato endofallimentare per effetto dell’ammissione definitiva dello stato passivo non impugnato, la successiva rinuncia alla domanda tempestiva non consente di proporre una nuova domanda tardiva sul medesimo credito solo per ottenerne una diversa collocazione di prelazione.
- Il giudicato endofallimentare preclude la riproposizione solo del credito già accertato; non si estende automaticamente ai crediti diversi perché non ancora maturati o comunque non compresi nel precedente accertamento, anche se collegati al medesimo rapporto causale.
- Nel procedimento di accertamento del passivo, la diversità del petitum rileva in modo decisivo ai fini dell’ammissibilità della domanda tardiva quando essa riguarda rate ulteriori o somme maturate successivamente alla domanda già definita.
- Le pattuizioni anteriori al fallimento che attribuiscono agli acquirenti il diritto di rivalersi sulla venditrice per pagamenti di un mutuo gravante sui beni non sono di per sé inopponibili alla massa se sono già state implicitamente recepite dall’ammissione definitiva del credito nel passivo.
- L’inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l.fall. non può essere affermata in modo apodittico quando i pagamenti non risultino eseguiti con denaro del fallito, né in suo incarico o in sua vece, e l’eccezione non sia rilevabile d’ufficio.
- L’espromissione privativa ex art. 1272 c.c. comporta una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con liberazione del debitore originario verso il creditore, ma non elimina automaticamente il titolo sostanziale originario rilevante nei rapporti con terzi e con la massa fallimentare.
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