Cassazione Penale, Sentenza n. 6940/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cd. "ravvedimento operoso" o collaborazione). Il ricorrente sosteneva di aver reso dichiarazioni utili indicando il fornitore dello stupefacente (descrizione: "Nicolas", trentenne, molto magro, scuro di capelli, munito di bicicletta) e rilevava che non vi era prova che sapesse meno di quanto dichiarato e che non erano state svolte indagini per identificare tale soggetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico, per motivo non consentito e manifestamente infondato. Ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente fossero vaghe, fantasiose e non idonee a consentire l'identificazione della presunta fonte; il giudice ha correttamente valutato l'insussistenza della proficuità delle dichiarazioni ai fini del riconoscimento dell'attenuante. E' stata confermata in sostanza la decisione di merito che aveva condannato Patanè alla pena (già inflitta dal GUP): 4 anni e 2 mesi di reclusione, multa di euro 18.000, interdizione dai pubblici uffici, confisca e distruzione di quanto in sequestro. Inoltre la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'attenuante speciale postula un apporto dichiarativo concreto, utile e proficuo per l'accertamento dei fatti: meri riferimenti vaghi o descrizioni generiche non sono idonei a giustificarne il riconoscimento; il giudice deve accertare l'utilità delle dichiarazioni.
D.L. 8 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. L. 18 dicembre 2020, n.176)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n.176
Richiamata la disciplina del rito cartolare applicata al procedimento di cassazione nella udienza in cui è stato trattato il ricorso.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di liquidare una somma a favore della Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata qui con condanna di euro 3.000.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, DPR 309/1990 le dichiarazioni devono essere concrete, specifiche e tali da consentire indagini verificabili e l'identificazione di terzi coinvolti; descrizioni generiche o vaghe sono insufficienti.
- La valutazione della utilità e proficuità delle dichiarazioni è un accertamento di merito che, se adeguatamente motivato, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
- La tempestività delle dichiarazioni non è di per sé esclusiva: anche dichiarazioni rese tardivamente possono giustificare l'attenuante, ma solo se comunque producono un apporto concreto e verificabile.
- In sede di impugnazione in Cassazione il motivo deve essere specifico e consentito; ricorsi generici o manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
- Se si dichiara l'esistenza di un soggetto terzo (es. fornitore), è opportuno fornire elementi identificativi utili (dati anagrafici più precisi, contesti temporali e luoghi, elementi verificabili) e sollecitare tempestive attività investigative per sfruttare l'apporto dichiarativo.
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