Cassazione Civile, Ordinanza n. 21730/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2006 nei confronti di un soggetto ritenuto dall'Amministrazione finanziaria amministratore di fatto e socio accomandatario occulto di una s.a.s., con rideterminazione del reddito e conseguente recupero di IRPEF e IVA oltre sanzioni, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario; il ricorso era stato rigettato in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il contribuente ha proposto ricorso, ma il testo non consente di ricostruire motivi specifici articolati in censure puntuali, poiché la Corte rileva che l'atto non espone in modo preciso i fatti rilevanti, contiene un assemblaggio di atti e documenti del merito, non indica esattamente i motivi di cassazione né le norme violate, risolvendosi in una generica denuncia di ingiustizia della decisione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Il Ministero delle Finanze è stato evocato solo in cassazione, pur senza legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, perché evocato per la prima volta in sede di legittimità e privo di legittimazione passiva. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso principale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 366 c.p.c., rilevando l'assenza di una chiara esposizione dei fatti, la confusione tra atti e documenti di merito e la mancata specificazione dei motivi e delle norme poste a fondamento del ricorso. L'inammissibilità del ricorso principale ha comportato l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell'Ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
rigorosa individuazione delle censure
Il ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, deve contenere una precisa esposizione dei fatti rilevanti, l'esatta individuazione dei motivi e l'indicazione delle norme su cui essi si fondano; in difetto, il ricorso è inammissibile.
La Cassazione richiama la natura del ricorso per cassazione come mezzo esperibile solo per i motivi tipizzati dalla norma, con conseguente necessità di formulare censure specifiche e riconducibili alle relative ipotesi.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e fondato su una chiara esposizione dei fatti di causa, non potendo risolversi in un mero collage di atti del giudizio di merito.
- Le censure vanno formulate in modo specifico, con precisa indicazione dei motivi di impugnazione e delle norme di diritto asseritamente violate; la generica denuncia di ingiustizia della sentenza non è idonea a consentire il controllo di legittimità.
- L'evocazione in cassazione di un soggetto privo di legittimazione passiva e non parte del precedente giudizio determina l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte resistente.
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