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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35411/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002 con cui l’Ufficio aveva rideterminato redditi e IVA, recuperando imposte, interessi e sanzioni, assumendo che la contribuente fosse coinvolta in una frode IVA intracomunitaria. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso limitatamente all’IVA; la CTR aveva poi accolto l’appello dell’Ufficio. Dopo un primo intervento di cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente respinto il ricorso dei contribuenti. Nel ricorso per cassazione gli istanti deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice di rinvio non avrebbe considerato i principi espressi dalla precedente decisione rescindente e non avrebbe motivato in cosa consistesse la prova, anche solo indiziaria o presuntiva, della consapevolezza della frode in capo alla società; 2) violazione degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, per avere negato il diritto alla detrazione IVA pur in assenza di partecipazione della contribuente alla frode posta in essere da soggetti terzi a monte della catena commerciale; 3) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 472/1997, per difetto dell’elemento soggettivo, sostenendosi che l’eventuale omessa vigilanza sul fornitore potesse al più incidere sulla detraibilità del tributo, ma non fondare la sanzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la CTR non aveva correttamente dato attuazione al vincolo derivante dalla precedente sentenza rescindente: si era limitata ad affermare in modo apodittico la presenza di elementi oggettivi che dimostrerebbero la conoscenza, da parte della contribuente, della fittizietà del fornitore, senza però indicarli specificamente né svolgere una effettiva valutazione critica delle difese. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di rinvio, occorre una motivazione effettiva sulla prova, anche indiziaria o presuntiva, della consapevolezza della frode in capo alla contribuente e non della frode in sé. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame, nel rispetto dei principi già enunciati dalla precedente decisione di legittimità e richiamati anche nell’ordinanza in commento.

Norme richiamate

  • artt. 17 e 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA non può essere negata automaticamente; occorre verificare se sia stata provata, anche in via presuntiva o indiziaria, la consapevolezza della frode da parte del contribuente.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    La mancanza dell’elemento soggettivo rileva ai fini delle sanzioni; l’eventuale omessa vigilanza sul fornitore non basta, da sola, a fondare la sanzione afflittiva se non è provata la colpevolezza richiesta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per dedurre l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione IVA richiede la prova che il cessionario fosse consapevole, o quantomeno che l’Amministrazione abbia dimostrato in via indiziaria tale consapevolezza, della partecipazione all’evasione d’imposta.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato alla precedente decisione rescindente e deve attenersi specificamente ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, motivando in modo puntuale sulla prova richiesta dal decisum rescindente.
  • Non è sufficiente una motivazione apodittica sull’esistenza di "elementi oggettivi": il giudice deve indicare gli elementi fattuali da cui desume la conoscenza della frode e confrontarli criticamente con le difese della parte contribuente.
  • La sanzione tributaria richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo previsto dalla norma; la mera negligenza o omessa vigilanza, se non accompagnata dalla colpevolezza richiesta, non basta di per sé a giustificare la sanzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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