Cassazione Penale, Sentenza n. 39540/2025 del 09/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto del deposito, da parte del difensore d'ufficio, di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sostenendo che la norma introduceva una ingiustificata disparità di trattamento tra imputato difeso da difensore di fiducia e imputato difeso da difensore d'ufficio, incidendo sul diritto di impugnare e sul principio di parità delle armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il parametro dell'art. 27 Cost. e manifestamente infondate le questioni riferite agli artt. 3, 24 e 111 Cost., considerando la differenza di trattamento ragionevolmente giustificata dalla diversa natura del rapporto tra imputato e difensore di fiducia rispetto al difensore d'ufficio (presunzione di maggiore conoscenza del processo nel primo caso). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che giustifica la disposizione come limitazione delle impugnazioni non frutto di una scelta consapevole della parte e ha ricordato i rimedi (restituzione nel termine; rescissione del giudicato) più agevolmente percorribili per l'imputato assistito da difensore d'ufficio. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese di procedimento e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato»
La Corte interpreta la norma come una prescrizione procedurale volta a garantire che l'impugnazione promossa per conto di un imputato assente sia frutto di una scelta consapevole; dopo la modifica della legge 114/2024 l'obbligo riguarda solo il difensore d'ufficio.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lett. o))
Ha modificato l'art. 581 cod. proc. pen. limitando l'obbligo di deposito del mandato successivo alla sentenza al solo difensore d'ufficio.
art. 3 Cost.
La Corte ha ritenuto manifesta infondatezza della doglianza: la diversa disciplina è giustificata dalla differente posizione processuale e di conoscenza del processo tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio.
art. 24 Cost.
La Corte ha ritenuto che il diverso onere procedurale non comprometta il diritto di difesa nella sua essenza, né il potere di impugnare.
art. 111 Cost.
La Corte ha ritenuto che il principio del giusto processo e della parità delle armi non vengano violati dalla differenziazione normativa, considerati i correttivi e i rimedi previsti.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33 e disposizioni correlate)
Riforma che aveva introdotto originariamente il comma 1-quater nell'art. 581 nella versione estesa sia al difensore di fiducia sia a quello d'ufficio; utile per ricostruire l'evoluzione normativa.
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare la presunzione che l'imputato assistito da difensore di fiducia abbia effettiva conoscenza della pendenza del processo; sostiene la diversa disciplina.
art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazione: rimedio che può essere concesso quando l'imputato dimostri di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio senza sua colpa.
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo la legge 114/2024 l'obbligo di depositare un mandato successivo alla sentenza, con dichiarazione o elezione di domicilio, sussiste in via espressa per il solo difensore d'ufficio quando l'imputato è stato assente nel giudizio di primo grado.
- La differenza di trattamento tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio è considerata giustificata dalla presunzione che il rapporto fiduciario comporti una maggiore continuità informativa e conoscenza da parte dell'imputato rispetto al processo.
- Se si è difesi da un difensore d'ufficio e non è stato depositato il mandato post-sentenza, è più agevole ottenere la restituzione del termine per impugnare o la rescissione del giudicato dimostrando la mancata conoscenza involontaria del processo.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, è opportuno che il difensore d'ufficio, quando l'imputato è assente, curi il deposito del mandato successivo alla sentenza e l'elezione di domicilio nei termini prescritti; l'appello presentato dopo l'entrata in vigore della norma deve rispettare tali oneri.
- Le questioni costituzionali basate su presunte violazioni dell'uguaglianza o del diritto di difesa per questa specifica differenziazione normativa sono, alla data della giurisprudenza richiamata, difficilmente accolte dai giudici di legittimità.
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