Cassazione Penale, Sentenza n. 34260/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Argentieri impugnava l'ordinanza del 26/10/2023 che aveva nuovamente rigettato la sua richiesta di permesso premio (art. 30-ter Ord. pen.) per partecipare a una funzione religiosa, contestando l'applicabilità e l'interpretazione delle modifiche all'art. 4-bis Ord. pen. introdotte dal d.l. n. 162/2022. Il ricorrente deduceva: 1) erronea applicazione retroattiva delle nuove previsioni di art. 4-bis, in quanto i reati erano anteriori all'entrata in vigore del decreto; 2) non corretta applicazione dei principi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019 e della sentenza rescindente della Cassazione che aveva annullato e rinviato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro; 3) il rigetto sarebbe ingiustificato alla luce del percorso trattamentale esemplare, della documentazione prodotta e del fatto che il permesso avrebbe avuto breve durata e poteva svolgersi in provincia diversa da quella di origine dei reati.
La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla presunta irretroattività della disciplina introdotta con il d.l. n. 162/2022: l'art. 3 del decreto non limita l'applicazione delle nuove regole solo ai fatti successivi, ma prevede modalità di ultrattività per i casi di collaborazione impossibile o irrilevante e, quindi, richiede al detenuto di allegare e dimostrare le ragioni che rendono la collaborazione impossibile/irrilevante. La Corte ha inoltre ricordato che, per i permessi premio (misura esecutiva), vale il principio tempus regit actum e che l'onere di specifica allegazione di fatti e circostanze che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata incombe sul richiedente; nel caso di specie Argentieri non ha adempiuto a tale onere. Perciò il rigetto del permesso è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Introduce una presunzione relativa di pericolosità per chi espia pene per reati ostativi; richiede che il detenuto allegi fatti e circostanze idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza di pericolo di ripristino di tali collegamenti; le modifiche normative successive hanno introdotto oneri specifici di allegazione e limiti all'accesso ai benefici per i non collaboranti salvo casi di collaborazione impossibile o irrilevante.
Regola i permessi premio come strumento trattamentale e di sperimentazione rieducativa: la durata massima è prevista, ma non un minimo obbligatorio; tuttavia la concessione è subordinata alla valutazione dell'effettiva esclusione dei rischi connessi ai reati ostativi secondo l'art. 4-bis.
decreto legge 31/10/2022 n. 162, art. 3
Non stabilisce che la nuova disciplina si applichi soltanto ai fatti successivi all'entrata in vigore; riconosce invece una possibilità di applicazione (ultrattività) per i casi di collaborazione impossibile o irrilevante per fatti anteriori, subordinando l'accesso ai benefici alla puntuale allegazione delle ragioni dell'impossibilità o irrilevanza della collaborazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 253/2019
Ha affermato l'esistenza di una presunzione relativa di pericolosità per i condannati per reati ostativi nei confronti dei non collaboranti, richiedendo prova positiva dell'interruzione dei legami associativi per accedere ai benefici.
Corte costituzionale, sentenza n. 32/2020
Distingue istituti che incidono su quantità e qualità della pena dalle misure che costituiscono modalità esecutive (come i permessi premio): per queste ultime, in generale, vige il principio tempus regit actum e dunque possono applicarsi norme sopravvenute, salvo il principio della non regressione incolpevole per chi abbia già raggiunto un grado di rieducazione adeguato.
Stabilisce il termine entro il quale il pubblico ministero deve depositare la requisitoria (fino a quindici giorni prima dell'udienza); nella vicenda il termine è stato ritenuto rispettato.
Individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui l'inosservanza o erronea applicazione della legge e la motivazione manifesta illogicità); la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate.
art. 627 cod. proc. pen., comma 3
Riferito nella vocazione del ricorso a far applicare i principi della sentenza rescindente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale, nel rinvio, avesse richiesto l'adempimento degli oneri di allegazione previsti dalla nuova disciplina e che il ricorrente non li avesse soddisfatti.
Massime di principio
- Se il richiedente di un permesso premio ha condanne per reati ostativi, spetta al detenuto allegare fatti e circostanze specifici che dimostrino l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e l'assenza di rischio di ripristino; l'onere è stringente dopo le modifiche normative.
- Le modifiche introdotte dal d.l. n. 162/2022 possono trovare applicazione anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore nella misura in cui ricorra la fattispecie della collaborazione "impossibile" o "irrilevante": il detenuto deve chiedere e documentare tale situazione e sollecitare l'accertamento giudiziale.
- I permessi premio, essendo modalità esecutive della pena, sono generalmente disciplinati dal principio tempus regit actum e possono essere assoggettati a norme sopravvenute, salvo tutela dei casi di non regressione per chi abbia già conseguito adeguato grado di rieducazione (onere probatorio a carico del detenuto).
- La possibilità di fruire di permessi di breve durata o in luoghi diversi dal territorio del reato non è di per sé esclusa, ma resta subordinata alla valutazione complessiva del rischio di ripristino dei legami criminali prevista dall'art. 4-bis; quindi argomentazioni trattamentali positive possono essere rilevanti solo se accompagnate da allegazioni idonee a neutralizzare la presunzione relativa di pericolosità.
- In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, il Tribunale di sorveglianza deve applicare i principi indicati dalla decisione rescindente; tuttavia, se il rinvio richiede l'adempimento di oneri probatori specifici e il detenuto non li soddisfa, il nuovo rigetto può essere legittimo.
- Dal punto di vista processuale, osservare i termini e documentare chiaramente le ragioni per cui la collaborazione è inesigibile o irrilevante è essenziale: la mera produzione di documentazione generica senza esplicita contestualizzazione rispetto ai requisiti dell'art. 4-bis è spesso insufficiente.
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