Cassazione Civile, Ordinanza n. 33901/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con due motivi: ha dedotto, da un lato, che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che mancava prova dell'effettiva trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all'ufficio competente della Procura; dall'altro, ha contestato che il giudice di merito avesse trascurato l'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili secondo cui non vi era mai stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, vizio sufficiente a determinare l'inammissibilità del ricorso. Ha aggiunto che, comunque, le doglianze erano inammissibili anche nel merito, perché il provvedimento di liquidazione risultava comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante annotazione "al visto PM" nel fascicolo, e l'opposizione era stata proposta oltre il termine di 30 giorni. La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, era decorso anche il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Infine, ha disposto nulla sulle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore, poi condivisa dal collegio.
Richiamato nel combinato disposto relativo alle modalità di comunicazione del provvedimento.
Richiamato nel combinato disposto relativo alle modalità di comunicazione del provvedimento.
Il termine lungo si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio quando manchi comunicazione o notificazione, decorrendo dalla pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti l'esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito è funzionale alla intelligibilità delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente eseguita anche in forma equipollente rispetto a quella tipica, purché risulti assicurata l'effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare, rileva la conoscibilità effettiva del provvedimento; se essa risulta acquisita tramite inserimento o annotazione nel fascicolo, l'impugnazione proposta oltre il termine breve è tardiva.
- In mancanza di notificazione o comunicazione, ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio si applica comunque il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione.
- La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell'attività giurisdizionale, non è condannata alle spese processuali anche in caso di soccombenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
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