Cassazione Civile, Ordinanza n. 35341/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società aveva commissionato a un'altra l'esecuzione del taglio pantografo e della predisposizione di fori su piastre destinate a un impianto industriale. Dopo la consegna, la committente aveva rilevato un errore nel dimensionamento dei fori e, successivamente, un errore nel passo di interasse emerso solo in fase di assemblaggio all'estero; aveva quindi rottamato le piastre e sostenuto nuovi costi di rifacimento e assemblaggio, chiedendone il risarcimento. La fornitrice si era difesa eccependo decadenza per tardiva denuncia dei vizi ex artt. 1667 e 1668 c.c., contestando inoltre imputazione e quantificazione del danno, l'affidamento alla CTU e l'asserita interruzione del nesso causale per le modifiche apportate dalla committente alle piastre prima dell'invio finale. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per essere stata qualificata come subappaltatrice e per il dies a quo della denuncia dei vizi; 2) erronea quantificazione del danno, ritenendo non prevedibili alcuni costi di rifacimento/assemblaggio; 3) omesso esame e motivazione apparente per adesione acritica alla CTU; 4) omesso esame del fatto decisivo dell'interruzione del nesso causale per l'intervento della committente sulle piastre.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione la questione della qualificazione del rapporto come appalto e non come subappalto, questione non trattata nei gradi di merito e non adeguatamente dedotta in appello. Ha rigettato il terzo e il quarto motivo perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, in presenza di motivazione non apparente e di doppia conforme. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della violazione dell'art. 1225 c.c., rilevando che il giudice di merito aveva liquidato il danno senza verificare se i costi di rifacimento e nuovo assemblaggio fossero prevedibili al momento in cui era sorta l'obbligazione, e senza coordinare la liquidazione con la natura dell'opera e con i limiti risarcitori propri dei vizi dell'appalto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Delimita i motivi di ricorso per cassazione; non consente di introdurre questioni nuove né di chiedere una rivalutazione del merito, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile secondo legge.
Il vizio di motivazione è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile.
La deduzione di erronea valutazione della prova non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito in cassazione.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione e valutazione probatoria nel contestare la tenuta della decisione di merito.
Richiamato nel quadro della disciplina dell'appalto e dell'accettazione dell'opera.
Disciplina la garanzia per difformità e vizi dell'opera, con termine di denuncia e decadenza rilevante nel caso di specie.
Regola i rimedi del committente per vizi e difformità, oltre al risarcimento del danno nei limiti compatibili con la natura dell'opera.
Norma invocata dalla ricorrente in tema di responsabilità del subappaltatore e di regresso, ma la relativa questione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
Richiamato per la liquidazione del danno consequenziale e del nesso tra inadempimento e pregiudizio.
Il danno risarcibile per inadempimento è limitato a quello prevedibile al momento in cui l'obbligazione è sorta, secondo un criterio astratto di normalità e non sulla base della prevedibilità soggettiva dello specifico debitore.
Nel caso di doppia conforme, preclude la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. sui fatti già esaminati in entrambi i gradi di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di qualificazione giuridica del rapporto o altri temi non dedotti e trattati nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; il ricorrente deve anche indicare specificamente in quali atti tali questioni siano state prospettate.
- La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti rigorosi della motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile; non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica.
- In presenza di doppia conforme, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Nel risarcimento del danno da inadempimento, la prevedibilità ex art. 1225 c.c. è un autonomo criterio di delimitazione del danno risarcibile: il giudice deve verificare, con riferimento al momento in cui è sorta l'obbligazione, se il pregiudizio fosse prevedibile secondo criteri oggettivi di normalità e in rapporto alla categoria di rapporti considerata.
- Nel risarcimento dei vizi dell'opera appaltata, il danno deve essere commisurato alla natura concreta dell'opera e non può tradursi nell'attribuzione al committente di un'utilità economica eccedente quella che avrebbe ottenuto con l'esatto adempimento.
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