Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un assicurato aveva chiesto la ricostituzione della pensione di vecchiaia limitatamente alla parte derivante dalla contribuzione versata nella gestione artigiani, sostenendo di poter valorizzare 2080 settimane maturate in tale gestione da cumulare con 258 settimane maturate nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'ente previdenziale aveva invece ricalcolato la prestazione tenendo conto della diversa convenienza delle quote contributive tra quota A e quota B della gestione artigiani, riducendo alcune settimane meno favorevoli e mantenendo ferme altre per arrivare al numero massimo utile di settimane. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda affermando, in sostanza, che non fosse possibile separare il calcolo delle settimane complessivamente maturate e determinare il trattamento pensionistico sommando pensioni calcolate su contributi versati in due diverse gestioni previdenziali. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il terzo motivo esaminato prioritariamente, la nullità radicale della sentenza d'appello per carenza o apparenza di motivazione; gli altri due motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione solo apparente e quindi nulla per error in procedendo. Ha rilevato che i giudici di merito non avevano spiegato in modo intelligibile il monte contributivo riferibile a ciascuna gestione, i diversi importi, le eccedenze rispetto al massimale contributivo e i criteri di neutralizzazione delle quote meno favorevoli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in via implicita quale parametro della motivazione della sentenza, nel quadro del vizio di nullità per motivazione apparente.
Il vizio di motivazione apparente è stato qualificato come deducibile in cassazione quale error in procedendo, in quanto attinente alla validità della sentenza.
Citato solo indirettamente nella menzione dell'onere probatorio come criterio generale, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
Massime di principio
- In sede di legittimità è sindacabile non ogni insufficienza argomentativa, ma solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché incide sull'esistenza stessa della motivazione.
- La motivazione è solo apparente quando il fondamento della decisione non sia percepibile e le argomentazioni del giudice siano obiettivamente inidonee a spiegare il percorso logico seguito.
- Quando la sentenza non chiarisce i dati essenziali del calcolo effettuato e i passaggi logici necessari a sorreggerlo, essa è nulla per error in procedendo e va cassata.
- Nei giudizi aventi ad oggetto la ricostituzione o il ricalcolo di prestazioni pensionistiche, il giudice deve indicare in modo chiaro i periodi contributivi, le gestioni coinvolte, i criteri di computo e le eventuali neutralizzazioni o riduzioni operate, così da rendere controllabile il ragionamento decisorio.
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