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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08479/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non deducibile in sede di legittimità la censura sulla legittimazione a querelare, perché fondata sulla ripetizione di argomenti già esaminati e disattesi in appello. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la persona che aveva presentato querela non sarebbe stata legittimata a farlo: secondo la difesa, la querelante non avrebbe avuto un titolo giuridico o di fatto, né una detenzione qualificata sul veicolo oggetto del tentato furto, anche perché il mezzo era sottoposto a fermo amministrativo e quindi non utilizzabile per la circolazione. La Cassazione ha ritenuto che la censura fosse in realtà una mera riproposizione dei motivi già respinti in appello e, quanto al merito, ha valorizzato il fatto che la persona offesa era la figlia della proprietaria del veicolo e lo utilizzava da due anni perché affidatole dalla madre trasferitasi all'estero; ha inoltre escluso che il fermo amministrativo eliminasse il potere di fatto sulla cosa, incidendo solo su un aspetto della disponibilità del bene.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma che qualifica il fatto contestato al capo A come tentativo

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma di base del furto oggetto del capo A

  • art. 625, n. 2 c.p.

    richiamata come aggravante del furto contestato

  • art. 625, n. 7 c.p.

    richiamata come aggravante del furto contestato

  • art. 337 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del capo B, relativo alla resistenza a pubblico ufficiale

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è scrutinabile una censura che si risolva nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito, quando non vengano introdotti profili nuovi di violazione di legge o di vizio motivazionale effettivamente dedotti nei limiti del giudizio di cassazione.
  • Ai fini della legittimazione a proporre querela, è sufficiente una situazione di disponibilità di fatto del bene coerente con la prospettazione della persona offesa; non è necessario che il querelante sia proprietario in senso formale, potendo rilevare anche l'uso continuativo e l'affidamento del bene da parte del titolare.
  • La sottoposizione del bene a fermo amministrativo non esclude, di per sé, la qualità di persona offesa né il potere di fatto sul bene, ove la misura non svuoti il contenuto della disponibilità materiale ma ne limiti soltanto taluni profili di utilizzazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieFurtoResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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