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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32298/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

Nel corso di una controversia avente ad oggetto un immobile, il Tribunale di Crotone ha sospeso il giudizio ritenendo sussistente un nesso di pregiudizialità-dipendenza con altro processo, nel quale veniva dedotto l'accertamento dell'usucapione. La parte che ha proposto ricorso per cassazione ha censurato tale sospensione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 295 c.p.c. e dei principi sul rapporto tra i giudizi, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la sospensione obbligatoria, anche perché i due giudizi non vedevano la partecipazione delle medesime parti e la questione dell'altro processo sarebbe stata piuttosto riconducibile a un problema di litispendenza; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 1159 c.c., assumendo che mancassero comunque i presupposti sostanziali per disporre la sospensione. La controparte non ha resistito con memoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, quando tra due giudizi vi sia un rapporto di pregiudizialità tecnica e il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere disposta soltanto in via facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., con adeguata motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione invocata. Poiché il Tribunale aveva invece disposto la sospensione richiamando l'art. 295 c.p.c. senza l'adeguata motivazione richiesta per l'eventuale sospensione discrezionale, l'ordinanza è stata cassata. Le spese sono state rinviate al definitivo e la Corte ha fissato la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Crotone.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è applicabile quando il giudizio pregiudicante sia già definito con sentenza non passata in giudicato; in tale ipotesi il giudice non può fondare la sospensione su questa norma.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    In presenza di una sentenza non definitiva rilevante come antecedente logico-giuridico, la sospensione può essere disposta solo in via facoltativa e deve essere sorretta da un'espressa motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione richiamata.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    In caso di eventuale conflitto tra giudicati trova applicazione questa disposizione.

  • art. 297 c.p.c.

    Se la sospensione è stata disposta al di fuori dei presupposti dell'art. 295 c.p.c., può essere proposta istanza di prosecuzione.

  • art. 39 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel sostenere che la situazione prospettata sarebbe piuttosto riconducibile a litispendenza e non a sospensione necessaria.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il parametro processuale attraverso cui sono state veicolate le censure di violazione di legge.

  • art. 1159 c.c.

    È richiamato nel secondo motivo, ma il testo non specifica ulteriormente il suo rapporto con la decisione impugnata.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non può essere disposta quando il giudizio pregiudicante sia stato già definito con sentenza non passata in giudicato; in tal caso viene in rilievo, semmai, la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione espressa sulla plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudicante, mediante confronto con le critiche mosse alla stessa.
  • Se il giudice applica l'art. 295 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti, il provvedimento di sospensione è illegittimo e va cassato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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