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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13458/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito di condanna per il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello con un unico motivo, contestando la conferma della sua responsabilità per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Il ricorso mirava, in sostanza, a mettere in discussione la valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito e, in particolare, l'accertamento dello stato di alterazione, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per affermarlo. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si traduceva in una richiesta di rivisitazione del fatto e che riproponeva argomentazioni già dedotte in appello; ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico valorizzando l'osservazione diretta degli operanti circa lo stato fisico dell'imputato e i sintomi manifestati al controllo.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizione sanzionatoria richiamata come base della condanna per la guida in stato di alterazione riconducibile all'uso di sostanze stupefacenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già formulate in appello e che, sotto la veste di vizi motivazionali, chieda una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • L'accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti può essere validamente fondato anche sull'osservazione diretta degli operanti circa le condizioni fisiche e i sintomi manifestati dall'agente al momento del controllo, se la motivazione di merito è non illogica.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del fatto quando la decisione impugnata abbia già affrontato analiticamente e in modo coerente le questioni probatorie dedotte.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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