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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42848/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per concorso in rapina aggravata e lesioni personali. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) con riferimento all'omessa assoluzione, contestando l'identificazione dei rapinatori (diversi per conformazione e abbigliamento rispetto alle descrizioni delle vittime) e l'incertezza nell'attribuire al ricorrente il ruolo di conducente della Fiat Panda; (2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e)) riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per presunta minima partecipazione come mero autista/palo, alla negazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena e degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi erano reiterativi delle doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito; non è stato dimostrato un macroscopico travisamento della prova da consentire il sindacato di legittimità (principio della "doppia conforme"). I giudici di merito hanno fornito una valutazione coerente e plausibile delle prove (identificazione del ricorrente come conducente di un mezzo usato nella rapina e riscontri tecnici quali l'utenza cellulare agganciata da celle prossime al luogo del fatto). Quanto all'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è stato richiamato il principio consolidato secondo cui la minima partecipazione non si applica a chi svolge funzione di palo o guida il veicolo per la fuga, poiché così rafforza l'efficacia del reato. La negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena (con aumento per continuazione) sono state ritenute adeguatamente motivate e prossime ai minimi edittali. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Le lettere b) ed e) sono state richiamate dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione dei giudici di merito non sia carente, contraddittoria né manifestamente illogica e che le doglianze siano reiterative, quindi non idonee a far dichiarare il ricorso ammissibile.

  • art. 114 cod. pen.

    Il Giudice ha interpretato la norma in senso restrittivo rispetto alla 'minima partecipazione': non si applica a chi svolge il ruolo di palo o guida il mezzo per la fuga, poiché tale condotta agevola e rende più efficiente l'azione criminosa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi di tale norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in euro 3.000,00.

  • Principio giurisprudenziale della "doppia conforme" (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013 e Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013)

    La Corte ricorda che il vizio di travisamento della prova può essere sindacato in Cassazione solo se vi è una doppia conferma di condanna (primo e secondo grado) e sussiste una macroscopica e manifesta discrepanza tra motivazione dei giudici di merito e compendio probatorio; inoltre, quando la motivazione di appello si salda con quella di primo grado formando un corpo argomentativo omogeneo, la verifica di legittimità è molto circoscritta.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito dei fatti: i motivi che ripropongono censure di fatto già respinte in appello sono generalmente inammissibili.
  • Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo in presenza di una 'doppia conforme' accompagnata da una macroscopica evidenza dell'incongruenza tra motivazione e compendio probatorio.
  • La partecipazione quale conducente del mezzo utilizzato per la fuga o quale 'palo' non configura, di regola, la 'minima partecipazione' ai sensi dell'art. 114 cod. pen., perché agevola l'esecuzione del reato e la fuga.
  • Quando la sentenza di appello riprende e condivide i passaggi logico-giuridici della sentenza di primo grado formando un unico corpo argomentativo, il sindacato di legittimità è più limitato e la cassazione difficilmente ammette censure ripetitive.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante mirare in cassazione a questioni di diritto ben fondate e non a una riconsiderazione dei fatti.

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