Cassazione Penale, Sentenza n. 42803/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile in ragione della rinuncia all'impugnazione effettuata dal ricorrente (atto del 28/10/2024), ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, ex art. 616 c.p.p., della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che dichiarava il non luogo a provvedere sulle istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare perché il ricorrente aveva già ottenuto un affidamento in prova dal Tribunale di sorveglianza di Genova (ordinanza 24/05/2023). Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 47 Ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento genovese aveva concesso un affidamento terapeutico e che quindi rimaneva il suo interesse all'affidamento ordinario, essendo quest'ultimo meno gravoso rispetto all'affidamento previsto dall'art. 94 d.P.R. 309/90.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Il ricorrente invocava la norma per sostenere che l'interesse all'affidamento ordinario sussisterebbe nonostante l'affidamento terapeutico già concesso; dalla sentenza non risulta un esame del merito di questa doglianza perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
Richiamato dal ricorrente per confrontare la gravosità delle misure (affidamento terapeutico vs regime previsto dall'art. 94); la Corte non si è pronunciata sul merito del confronto a causa della rinuncia.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; il motivo è stato riprodotto nei limiti di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamati come basi normative delle censure di violazione di legge e vizio di motivazione che il ricorrente aveva prospettato; la Corte non ha esaminato il merito di tali censure per effetto della rinuncia all'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Fondamento normativo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente.
Applicata per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte specifica che tale articolo non distingue tra le diverse cause di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in corso di causa determina, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso e impedisce la valutazione del merito delle doglianze.
- Se su una stessa condanna è già stato emesso un provvedimento di affidamento in prova, il giudice può dichiarare il non luogo a provvedere rispetto a ulteriori istanze per evitare provvedimenti sovrapposti; la contestazione di tale comportamento richiede comunque che il ricorrente mantenga l'impugnazione.
- La distinzione tra affidamento terapeutico e affidamento ordinario può rilevare ai fini dell'interesse a ottenere una nuova misura (se una è meno gravosa dell'altra), ma tale questione va dedotta e mantenuta in sede di impugnazione per essere esaminata sul merito.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare l'applicazione della sanzione di cui all'art. 616 c.p.p.; i difensori devono valutare le conseguenze di una rinuncia tardiva.
- Per contestare efficacemente un 'non luogo a provvedere' basato su un precedente provvedimento favorevole, è utile provare che il precedente provvedimento non produce gli stessi effetti sostanziali o che le circostanze sono mutate, così da conservare un interesse concreto alla pronuncia del giudice.
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