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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09088/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Antonino Paviglianiti articolato in nove motivi. Principali censure: (1) illegittima qualificazione della modifica della contestazione del capo S) (associazione mafiosa) come "fatto diverso" e non come "fatto nuovo", con conseguente esclusione dell'applicabilità della procedura dell'art. 518 c.p.p.; (2) presunta incostituzionalità dell'art. 516 c.p.p. per la mancata possibilità di chiedere il rito abbreviato per tutti i reati connessi dopo una contestazione suppletiva; (3) richiesta di applicazione retroattiva dell'art. 442, comma 2‑bis (d.lgs. 150/2022) per ottenere ulteriore sconto di pena; (4) contestazione di tardività del rigetto della richiesta subordinata di rito abbreviato in relazione al capo S); (5)-(8) censure di merito sulla insufficiente prova o interpretazione arbitraria delle intercettazioni e delle dichiarazioni di testi rispetto ai singoli reati contestati (capo A: tentata estorsione Gamesa; capi B e C: estorsione e danneggiamento in danno di Carlo Runco; capi D ed E: estorsione e danneggiamento in danno di Melca; capo S: partecipazione a cosca di tipo mafioso fino a novembre 2018); (9) doglianze sul trattamento sanzionatorio, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e uso della recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella quasi totalità delle parti: il primo motivo (distinzione fatto nuovo/fatto diverso) è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha motivatamente spiegato che la modifica temporale integrava un "fatto diverso" in quanto attestava la persistenza del vincolo associativo; il secondo motivo (incostituzionalità art. 516) è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, confermando che la possibilità di accedere al rito abbreviato per la sola imputazione oggetto di nuova contestazione è conforme al diritto vivente; il terzo motivo (applicabilità art. 442, comma 2‑bis) è stato rigettato perché la norma è applicabile solo dopo sentenza di primo grado e qualora non sia stata proposta impugnazione; il quarto motivo (termine per richiedere il rito abbreviato) è stato respinto ma la Corte ha enunciato un principio di diritto: a fronte di contestazione suppletiva l'imputato deve esaurire le prerogative difensive correlate entro l'udienza successiva (anche in via gradata); i motivi di merito relativi ai singoli reati (capo A‑E) sono stati ritenuti infondati o inammissibili, con conferma della valutazione di merito sulle intercettazioni, dichiarazioni della vittima e risultanze investigative; il capo S) (416‑bis) è stato confermato fino a novembre 2018 sulla base di elementi indiziari e captazioni ritenute convergenti; il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alla recidiva è stato dichiarato inammissibile o infondato. In sintesi: le condanne di merito sono state confermate e il ricorrente ha perso il gravame; la Cassazione ha inoltre precisato regole processuali sul termine per esercitare le prerogative difensive dopo contestazione suppletiva.

Norme richiamate

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina la contestazione suppletiva; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente: la modifica dell'imputazione non riconduce automaticamente alla possibilità di recuperare il rito abbreviato per tutte le imputazioni originarie.

  • art. 518 cod. proc. pen.

    Norma che regola la contestazione per fatto nuovo; la Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra "fatto nuovo" (richiede la procedura dell'art. 518) e "fatto diverso" (non soggetto all'art. 518) e ha ritenuto che, nella fattispecie, si trattasse di fatto diverso.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle contestazioni sopravvenute e all'accesso al rito abbreviato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che limita il recupero del rito abbreviato alla sola imputazione oggetto della nuova contestazione, non estendendolo automaticamente a tutte le imputazioni originarie.

  • art. 442 cod. proc. pen. (comma 2‑bis, d.lgs. n. 150/2022)

    "Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione"

    La Corte ha interpretato la disposizione come applicabile solo nei procedimenti già definiti con sentenza di primo grado e in cui non è stata proposta impugnazione; non è applicabile in fase dibattimentale e non può operare per ottenere retroattivamente benefici prima della sentenza.

  • art. 438, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che fissa il termine per la richiesta del rito abbreviato in udienza preliminare; la Corte ha ricordato che non è rilevante per il caso in cui il processo è già nella fase dibattimentale dopo contestazione suppletiva.

  • art. 416 e 416‑bis cod. pen.

    Il primo norma la partecipazione a associazione criminale; il secondo disciplina le associazioni di tipo mafioso (aggravante specifica). La Corte ha confermato l'affermazione della partecipazione all'associazione di tipo mafioso fino a novembre 2018 sulla base di elementi indiziari convergenti.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio che impone la condanna solo quando la responsabilità è provata al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione della prova indiziaria e la necessità di una valutazione globale e non atomistica degli indizi.

  • art. 56, 629, 628, 625, 635 cod. pen. (norme sugli specifici reati)

    Norme sostanziali riferite a tentata estorsione, estorsione, danneggiamento e concorso di persone; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito abbia correttamente ricostruito il coinvolgimento dell'imputato sulla base di intercettazioni, dichiarazioni e riscontri investigativi.

  • art. 3, 24, 111, 25 Cost.

    Richiamate nelle censure di legittimità costituzionale (diritto di uguaglianza, diritto di difesa, garanzia del giusto processo, garanzia del giusto processo e pubblico ministero). La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le prospettazioni che invocavano contrasto con tali principi rispetto alla disciplina sui riti e sulle contestazioni sopravvenute.

  • art. 7 CEDU

    Invocato in relazione a principi di legalità e non retroattività; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a violazioni di tali principi rispetto all'applicazione della disciplina processuale e sanzionatoria oggetto di discutibile retroattività.

Massime di principio

  • Distinzione fatto nuovo vs fatto diverso: una contestazione sopravvenuta è da trattare come "fatto nuovo" (art. 518 c.p.p.) solo se l'accadimento è sostanzialmente difforme dall'imputazione originaria; se invece la modifica chiarisce o estende temporalmente la stessa imputazione può configurare un "fatto diverso" e non richiedere la procedura speciale.
  • Accesso al rito abbreviato dopo contestazione suppletiva: l'imputato può chiedere il rito abbreviato relativamente alla sola imputazione oggetto della nuova contestazione; non è automaticamente riconosciuto il recupero del rito per tutte le imputazioni originarie.
  • Termine per esercitare le prerogative difensive dopo contestazione suppletiva: l'imputato deve esaurire le istanze difensive correlate alla contestazione entro l'udienza successiva a quella in cui la contestazione suppletiva è stata formulata (anche presentandole in via gradata); la facoltà di sollevare nuove istanze oltre tale termine richiede giustificazione ragionevole.
  • Applicabilità delle modifiche normative penal‑processuali (es. art. 442 comma 2‑bis): benefici procedurali o sconti di pena introdotti da norme successive si applicano, in linea di principio, solo nei casi consentiti dalla loro lettera e dalla regola della retroattività della norma più favorevole; disposizioni che prevedono riduzioni ulteriori dopo sentenza non sono applicabili in fase dibattimentale.
  • Valutazione della prova indiziaria e gravità della decisione di merito: il giudice deve valutare gli indizi nella loro complessità e convergenza, non in modo atomistico; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito se questa è congruamente motivata e coerente con il principio del di oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Ricorso in Cassazione: censure generiche sull'insufficienza della motivazione, senza indicazione di elementi positivi trascurati, sono frequentemente valutate come inammissibili o infondate; è necessario indicare punti specifici di illogicità o contraddizione nella motivazione di merito.

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