Cassazione Penale, Sentenza n. 09088/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Antonino Paviglianiti articolato in nove motivi. Principali censure: (1) illegittima qualificazione della modifica della contestazione del capo S) (associazione mafiosa) come "fatto diverso" e non come "fatto nuovo", con conseguente esclusione dell'applicabilità della procedura dell'art. 518 c.p.p.; (2) presunta incostituzionalità dell'art. 516 c.p.p. per la mancata possibilità di chiedere il rito abbreviato per tutti i reati connessi dopo una contestazione suppletiva; (3) richiesta di applicazione retroattiva dell'art. 442, comma 2‑bis (d.lgs. 150/2022) per ottenere ulteriore sconto di pena; (4) contestazione di tardività del rigetto della richiesta subordinata di rito abbreviato in relazione al capo S); (5)-(8) censure di merito sulla insufficiente prova o interpretazione arbitraria delle intercettazioni e delle dichiarazioni di testi rispetto ai singoli reati contestati (capo A: tentata estorsione Gamesa; capi B e C: estorsione e danneggiamento in danno di Carlo Runco; capi D ed E: estorsione e danneggiamento in danno di Melca; capo S: partecipazione a cosca di tipo mafioso fino a novembre 2018); (9) doglianze sul trattamento sanzionatorio, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e uso della recidiva reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella quasi totalità delle parti: il primo motivo (distinzione fatto nuovo/fatto diverso) è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale ha motivatamente spiegato che la modifica temporale integrava un "fatto diverso" in quanto attestava la persistenza del vincolo associativo; il secondo motivo (incostituzionalità art. 516) è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, confermando che la possibilità di accedere al rito abbreviato per la sola imputazione oggetto di nuova contestazione è conforme al diritto vivente; il terzo motivo (applicabilità art. 442, comma 2‑bis) è stato rigettato perché la norma è applicabile solo dopo sentenza di primo grado e qualora non sia stata proposta impugnazione; il quarto motivo (termine per richiedere il rito abbreviato) è stato respinto ma la Corte ha enunciato un principio di diritto: a fronte di contestazione suppletiva l'imputato deve esaurire le prerogative difensive correlate entro l'udienza successiva (anche in via gradata); i motivi di merito relativi ai singoli reati (capo A‑E) sono stati ritenuti infondati o inammissibili, con conferma della valutazione di merito sulle intercettazioni, dichiarazioni della vittima e risultanze investigative; il capo S) (416‑bis) è stato confermato fino a novembre 2018 sulla base di elementi indiziari e captazioni ritenute convergenti; il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e alla recidiva è stato dichiarato inammissibile o infondato. In sintesi: le condanne di merito sono state confermate e il ricorrente ha perso il gravame; la Cassazione ha inoltre precisato regole processuali sul termine per esercitare le prerogative difensive dopo contestazione suppletiva.
Norme richiamate
Disciplina la contestazione suppletiva; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente: la modifica dell'imputazione non riconduce automaticamente alla possibilità di recuperare il rito abbreviato per tutte le imputazioni originarie.
Norma che regola la contestazione per fatto nuovo; la Corte ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra "fatto nuovo" (richiede la procedura dell'art. 518) e "fatto diverso" (non soggetto all'art. 518) e ha ritenuto che, nella fattispecie, si trattasse di fatto diverso.
Norma collegata alle contestazioni sopravvenute e all'accesso al rito abbreviato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che limita il recupero del rito abbreviato alla sola imputazione oggetto della nuova contestazione, non estendendolo automaticamente a tutte le imputazioni originarie.
art. 442 cod. proc. pen. (comma 2‑bis, d.lgs. n. 150/2022)
"Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione"
La Corte ha interpretato la disposizione come applicabile solo nei procedimenti già definiti con sentenza di primo grado e in cui non è stata proposta impugnazione; non è applicabile in fase dibattimentale e non può operare per ottenere retroattivamente benefici prima della sentenza.
art. 438, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che fissa il termine per la richiesta del rito abbreviato in udienza preliminare; la Corte ha ricordato che non è rilevante per il caso in cui il processo è già nella fase dibattimentale dopo contestazione suppletiva.
Il primo norma la partecipazione a associazione criminale; il secondo disciplina le associazioni di tipo mafioso (aggravante specifica). La Corte ha confermato l'affermazione della partecipazione all'associazione di tipo mafioso fino a novembre 2018 sulla base di elementi indiziari convergenti.
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Principio che impone la condanna solo quando la responsabilità è provata al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione della prova indiziaria e la necessità di una valutazione globale e non atomistica degli indizi.
art. 56, 629, 628, 625, 635 cod. pen. (norme sugli specifici reati)
Norme sostanziali riferite a tentata estorsione, estorsione, danneggiamento e concorso di persone; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito abbia correttamente ricostruito il coinvolgimento dell'imputato sulla base di intercettazioni, dichiarazioni e riscontri investigativi.
art. 3, 24, 111, 25 Cost.
Richiamate nelle censure di legittimità costituzionale (diritto di uguaglianza, diritto di difesa, garanzia del giusto processo, garanzia del giusto processo e pubblico ministero). La Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le prospettazioni che invocavano contrasto con tali principi rispetto alla disciplina sui riti e sulle contestazioni sopravvenute.
art. 7 CEDU
Invocato in relazione a principi di legalità e non retroattività; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative a violazioni di tali principi rispetto all'applicazione della disciplina processuale e sanzionatoria oggetto di discutibile retroattività.
Massime di principio
- Distinzione fatto nuovo vs fatto diverso: una contestazione sopravvenuta è da trattare come "fatto nuovo" (art. 518 c.p.p.) solo se l'accadimento è sostanzialmente difforme dall'imputazione originaria; se invece la modifica chiarisce o estende temporalmente la stessa imputazione può configurare un "fatto diverso" e non richiedere la procedura speciale.
- Accesso al rito abbreviato dopo contestazione suppletiva: l'imputato può chiedere il rito abbreviato relativamente alla sola imputazione oggetto della nuova contestazione; non è automaticamente riconosciuto il recupero del rito per tutte le imputazioni originarie.
- Termine per esercitare le prerogative difensive dopo contestazione suppletiva: l'imputato deve esaurire le istanze difensive correlate alla contestazione entro l'udienza successiva a quella in cui la contestazione suppletiva è stata formulata (anche presentandole in via gradata); la facoltà di sollevare nuove istanze oltre tale termine richiede giustificazione ragionevole.
- Applicabilità delle modifiche normative penal‑processuali (es. art. 442 comma 2‑bis): benefici procedurali o sconti di pena introdotti da norme successive si applicano, in linea di principio, solo nei casi consentiti dalla loro lettera e dalla regola della retroattività della norma più favorevole; disposizioni che prevedono riduzioni ulteriori dopo sentenza non sono applicabili in fase dibattimentale.
- Valutazione della prova indiziaria e gravità della decisione di merito: il giudice deve valutare gli indizi nella loro complessità e convergenza, non in modo atomistico; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito se questa è congruamente motivata e coerente con il principio del di oltre ogni ragionevole dubbio.
- Ricorso in Cassazione: censure generiche sull'insufficienza della motivazione, senza indicazione di elementi positivi trascurati, sono frequentemente valutate come inammissibili o infondate; è necessario indicare punti specifici di illogicità o contraddizione nella motivazione di merito.
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