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Sentenza

Sentenza n. 136/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 496 del 17/12/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 496 del 17 dicembre 2024, relativa al pagamento del bonus carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero a corrispondergli il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e nonostante ciò non avere ricevuto il bonus. Ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria formale. La difesa amministrativa, già prospettata in controversie analoghe, sosteneva che il docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta tramite la procedura telematica indicata da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e attendere l'esito dell'istruttoria, in applicazione dei doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Ha ritenuto non fondata la tesi secondo cui il creditore avrebbe dovuto presentare ulteriori richieste amministrative e attendere tempi incerti: nessuna norma imponeva tali adempimenti come condizione per ottenere il pagamento del credito riconosciuto dal giudicato, né prevedeva la sospensione dei giudizi esecutivi. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni tutte le somme spettanti. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, autorizzandolo, in caso di inutile decorso del termine e su richiesta del ricorrente, a sostituirsi al Ministero, rilasciare la carta docente, accreditarvi gli importi dovuti e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario è stato riconosciuto, per l'eventuale attività, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente e oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.

  • art. 112 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'attuazione degli obblighi derivanti dalla sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni è stato considerato dal ricorrente quale presupposto per l'attivazione dell'azione esecutiva.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Le disposizioni sono richiamate per la liquidazione delle spese processuali, determinate nel rispetto dei minimi tariffari ritenuti applicabili ai giudizi seriali di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice civile nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato e fissare un termine per l'adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
  • Quando il diritto al pagamento del beneficio è stato definitivamente riconosciuto da un giudicato, l'amministrazione non può subordinare l'adempimento all'esperimento di ulteriori procedure amministrative o telematiche non previste da una specifica norma, né imporre al creditore di attendere tempi incerti per la trattazione della sua posizione.
  • I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da obbligarlo a rinunciare o differire indefinitamente la tutela esecutiva di un credito già accertato con sentenza passata in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato nel prefetto territorialmente competente, o in un funzionario da questi delegato, con il compito di adottare in sostituzione dell'amministrazione gli atti amministrativi e contabili necessari alla completa esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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