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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19301/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello perché il gravame non era procedibile, e ha condannato la società resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità in favore del ricorrente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di un complesso immobiliare in Santa Marinella, affidato dalla società committente a una società di progettazione e, nelle fasi successive, anche al professionista poi ricorrente. Gli attori hanno chiesto il pagamento dei compensi residui asseritamente maturati per l'attività svolta, allegando la predisposizione di elaborati tecnici e lo svolgimento di interlocuzioni con il Comune fino al rigetto della pratica edilizia nel dicembre 2011. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato integralmente la decisione ritenendo non provato l'effettivo svolgimento dell'incarico. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione delle norme sul deposito telematico dell'atto di appello, sostenendo che l'appello era improcedibile perché il primo deposito era stato rifiutato dal sistema per errori fatali e la rinnovazione era avvenuta solo oltre il termine ragionevole, senza tempestiva rimessione in termini; 2) la violazione di norme processuali e sostanziali in tema di valutazione delle prove e onere probatorio, perché la Corte d'appello avrebbe escluso lo svolgimento delle prestazioni senza esaminare i documenti tecnici e amministrativi prodotti; 3) la violazione delle norme sulla rappresentanza societaria e sulla procura alle liti, per ritenuta validità della citazione in appello nonostante il mandato fosse stato rilasciato da soggetto privo della qualità di legale rappresentante. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul deposito telematico; la Corte decide incentrandosi sulla disciplina del deposito e sulla necessità di rimessione in termini o nuovo deposito tempestivo in caso di errore fatale.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul deposito telematico; rileva nel contesto delle formalità di costituzione e deposito dell'atto.

  • art. 294 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul deposito telematico; non costituisce il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul deposito telematico; la Corte valuta la procedibilità dell'appello alla luce del corretto perfezionamento del deposito.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul deposito telematico; viene in rilievo nel contesto dell'appello non validamente procedibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi; la Corte non fonda su tale norma la decisione finale.

  • art. 34 D.M. 44/2011

    Richiamato nei motivi; la disciplina tecnica del processo telematico è evocata per la verifica della regolarità del deposito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo relativo alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo relativo alla valutazione delle prove.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel secondo e terzo motivo; non decisivo per la ratio della pronuncia.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sulla valutazione probatoria.

  • art. 229 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sulla valutazione probatoria.

  • art. 2225 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, nel contesto del rapporto professionale e del compenso.

  • art. 2237 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; norma evocata in tema di rapporto professionale e recesso del committente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte d'appello è censurata per asserita errata ripartizione dell'onere probatorio circa lo svolgimento delle prestazioni.

  • art. 2385 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, in relazione alla cessazione della carica dell'amministratore e alla validità della procura.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, in relazione ai poteri di regolarizzazione della rappresentanza/procura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma del vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in L. 221/2012

    Individuata come base normativa della disciplina del deposito telematico ratione temporis applicabile.

  • D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

    Indicato come regolamento tecnico del processo telematico rilevante per il deposito degli atti.

  • art. 13 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

    Richiamato per descrivere la sequenza delle ricevute e il perfezionamento del deposito telematico.

  • Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

    Richiamato per le specifiche tecniche del deposito telematico e per l'esito dei controlli automatici.

  • Decreto 28 dicembre 2015

    Richiamato come modifica delle specifiche tecniche sul deposito telematico.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Usato per cassare senza rinvio la sentenza d'appello, poiché il giudizio di appello era improcedibile.

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la ricevuta di avvenuta consegna attesta la data di trasmissione, ma la regolarità del deposito è subordinata al buon esito dell'intero procedimento di deposito, che si consolida solo con l'accettazione dell'ufficio/cancelleria.
  • Se i controlli automatici del sistema segnalano un errore fatale e il deposito non si perfeziona, la parte deve reagire tempestivamente, scegliendo tra istanza di rimessione in termini e rinnovazione spontanea del deposito; la rinnovazione tardiva non sana l'originario deposito invalido.
  • Quando il primo deposito telematico è rifiutato per errore fatale non emendabile dalla cancelleria, il successivo deposito oltre il termine ragionevole/utile dell'impugnazione non consente di considerare procedibile l'appello.
  • In sede di cassazione, la censura che richiede l'esame di atti e documenti processuali è scrutinabile direttamente quando il vizio denunciato è di natura processuale e l'esame degli atti è necessario alla verifica della dedotta violazione.
  • La cassazione senza rinvio è giustificata quando l'appello risulta improcedibile per un vizio originario insanabile del suo perfezionamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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