Cassazione Penale, Sentenza n. 29166/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Savona (monocratico) del 10/01/2023 che, pur avendo correttamente rilevato che il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. è di competenza del Tribunale in composizione collegiale, aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen. Il Procuratore ha censurato la decisione come abnorme poiché, essendovi stato emesso decreto di giudizio immediato, il giudice monocratico avrebbe dovuto trasmettere gli atti direttamente alla composizione collegiale competente invece di restituirli al PM, determinando una indebita regressione del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha confermato che il reato ex art. 316 ter cod. pen. rientra nella competenza del Tribunale in composizione collegiale (ai sensi dell'art. 33-bis, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) e ha ritenuto abnorme l'ordinanza impugnata nella parte in cui disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero invece che alla competente composizione collegiale. La Corte ha annullato l'ordinanza del 10/01/2023 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona in composizione collegiale per il giudizio.
Norme richiamate
Norma citata come parte delle imputazioni a carico dell'imputato; la sentenza non sviluppa un'interpretazione specifica della norma nel testo riprodotto
Richiamato come disciplina sanzionatoria in tema di reddito di cittadinanza fra le fattispecie contestate; nessuna interpretazione giuridica specifica nella motivazione resa
Ritenuto reato di competenza del Tribunale e, ai sensi dell'art. 33-bis, devoluto alla cognizione della composizione collegiale
art. 33-septies, comma 2, cod. proc. pen.
Citato come norma che consente al giudice di restituire gli atti al Pubblico Ministero in caso di errata individuazione della composizione giudicante; tuttavia la Corte ha precisato che l'utilizzo di questa disposizione è abnorme se, come nel caso di giudizio immediato, la fase dell'udienza preliminare non doveva essere ripetuta e gli atti dovevano essere trasmessi al giudice collegiale competente
art. 33-bis, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Indica che la cognizione del reato di cui all'art. 316 ter è devoluta alla composizione collegiale del Tribunale; fondamento della declaratoria di errata attribuzione al giudice monocratico
Richiamato per affermare che l'art. 316 ter non è fra le fattispecie per le quali il Pubblico Ministero può esercitare l'azione mediante decreto di citazione diretta a giudizio: per tale reato si applica la disciplina ordinaria che prevede l'udienza preliminare salvo i casi di giudizio immediato
Massime di principio
- Se un reato rientra nella competenza del Tribunale in composizione collegiale, il giudice monocratico non deve restituire gli atti al Pubblico Ministero quando risulta già adottato un decreto di giudizio immediato; deve invece trasmettere gli atti alla composizione collegiale competente per celebrare il dibattimento.
- La restituzione degli atti al Pubblico Ministero, quando determina una regressione del procedimento (ad es. dopo l'adozione di un decreto di giudizio immediato), è qualificabile come provvedimento abnorme ed è sindacabile in Cassazione.
- Per verificare la correttezza del procedimento va sempre accertato se il reato è tra quelli per i quali il PM può procedere con decreto di citazione diretta ai sensi dell'art. 550; se non lo è, si applicano le regole ordinarie (udienza preliminare) salvo il caso di giudizio immediato.
- In caso di dubbio sull'attribuzione della competenza per composizione (monocratica vs collegiale), il rimedio corretto è la trasmissione degli atti al giudice effettivamente competente per la celebrazione del giudizio, non la restituzione al PM quando ciò comporti una inutile regressione del processo.
- La giurisprudenza di legittimità considera consolidata la linea per cui l'uso dell'art. 33-septies per restituire atti al PM è illegittimo se contrasta con la fase processuale già avviata (es. decreto di giudizio immediato) e con la valutazione già compiuta dal giudice per le indagini preliminari.
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