Cassazione Civile, Ordinanza n. 18554/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto formalmente inquadrato anche come patto associativo, che la Corte di appello ha ritenuto simulato, confermando invece l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una cooperativa di autonoleggio e il prestatore. La Corte territoriale ha inoltre accertato, sulla base dell’istruttoria, che l’inizio effettivo del rapporto risaliva al 15/10/2010 e ha liquidato, tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, le differenze retributive maturate fino al 6/4/2012, detraendo quanto risultava percepito secondo gli statini di paga e quantificando il credito del lavoratore in euro 26.626,10. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando vizio di motivazione e sostanziale acritica adesione del giudice di merito alla CTU: secondo la ricorrente il c.t.u. avrebbe dovuto svolgere un secondo conteggio in base al documento n. 3 e alle somme effettivamente percepite dal lavoratore nel corso del rapporto, che sarebbero state superiori a quelle indicate nelle buste paga; la Corte di appello avrebbe errato nel recepire senza adeguata verifica la consulenza, omettendo di considerare tale documentazione e la deposizione della teste richiamata dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito, anche sulla base della CTU contabile. La Corte ha ribadito che in sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del materiale istruttorio, salvo i limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha inoltre affermato che il giudice di merito può legittimamente aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza dover fornire ulteriori motivazioni specifiche e che il rinnovo della consulenza è rimesso alla discrezionalità del giudice. È stata esclusa anche la sussistenza di un vizio di motivazione apparente o di nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c., poiché la decisione di appello esponeva un percorso argomentativo chiaro e intellegibile. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto e non consente una nuova valutazione del fatto; il ricorrente non può trasformare in censura di motivazione una richiesta di rivalutazione delle prove.
La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente sussiste solo in presenza di anomalie motivazionali gravi, non per il semplice dissenso sulla sufficienza o persuasività della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente risultata soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito prospettare come vizio di motivazione una critica che, nella sostanza, richieda la rivalutazione delle prove e dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio senza dover fornire una motivazione ulteriore e autonoma su ogni singolo passaggio dell’elaborato peritale, salvo che la consulenza sia intrinsecamente illogica o affetta da vizi rilevanti.
- Il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio è una scelta discrezionale del giudice di merito e la mancata rinnovazione non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile; non è sufficiente denunciare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- Quando il ricorso è respinto, le spese seguono la soccombenza e può essere applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
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