Cassazione Civile, Ordinanza n. 31036/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IRPEF per l'anno 2000 richiesto da un ex dirigente Enel in relazione alle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e di prestazioni del fondo di previdenza integrativa aziendale PIA/FONDENEL. Il contribuente sosteneva che una parte delle somme dovesse essere tassata con l'aliquota del 12% (poi richiamata come 12,5%), anziché con quella del 31,20%, in quanto costituente rendimento del capitale accantonato e investito sul mercato. Dopo un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR del Piemonte aveva ritenuto dovuto il rimborso, ma l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse eluso il giudicato di legittimità. Secondo la ricorrente, la CTR si era limitata a valorizzare l'attestazione rilasciata dall'Enel senza svolgere l'accertamento imposto dalla precedente sentenza di cassazione: verificare se i capitali accantonati fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quale fosse stato il rendimento netto e come le plusvalenze fossero state attribuite alle singole posizioni individuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione, che imponeva un accertamento puntuale sul meccanismo di funzionamento del fondo, sull'effettivo impiego sul mercato dei capitali accantonati, sul rendimento netto e sulla sua imputazione alle posizioni individuali. La CTR non si è attenuta a tali indicazioni, perché ha dato rilievo al solo prospetto/attestazione dell'Enel senza verificare la natura del rendimento e senza accertare se si trattasse di effettivo investimento di mercato oppure di mera capitalizzazione tecnica. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, che dovrà svolgere il nuovo esame e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione delle norme processuali, in relazione all'elusione del giudicato di rinvio
il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene
l'aliquota del 12,5% si applica solo alla parte della somma corrispondente al rendimento netto derivante da effettivo investimento sul mercato
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a)
per il residuo importo continua ad applicarsi il regime di tassazione separata
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17
richiamato unitamente all'art. 16 per il regime fiscale residuale delle somme non qualificabili come rendimento di mercato
Massime di principio
- In sede di rinvio il giudice deve conformarsi rigorosamente al principio di diritto fissato dalla Cassazione; l'inosservanza di tale vincolo integra un vizio denunciabile come nullità della sentenza.
- Quando si discute della tassazione agevolata delle somme erogate da un fondo previdenziale, l'aliquota ridotta si applica soltanto alla quota che corrisponde a un effettivo rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato dei capitali accantonati.
- Non è sufficiente un'attestazione dell'ente erogatore priva di indicazioni sui criteri di calcolo del "rendimento"; occorre un accertamento concreto sulla natura dell'incremento patrimoniale e sulla sua imputazione alle singole posizioni individuali.
- Se manca la prova di un effettivo investimento sul mercato e del relativo rendimento, la parte residua delle somme erogate resta soggetta alla tassazione separata ordinaria.
- L'accertamento del rendimento di mercato può richiedere, se necessario, un'istruttoria tecnica specifica, anche tramite consulenza tecnica d'ufficio.
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