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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25134/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento a carico di un imputato per una rapina impropria, la difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che il fatto dovesse essere riqualificato come tentata rapina impropria e non come rapina impropria consumata, assumendo che la sottrazione della merce non si fosse perfezionata integralmente perché l'intervento del proprietario aveva impedito il definitivo impossessamento della refurtiva. La sentenza d'appello aveva invece ritenuto già compiuta la sottrazione, reputando irrilevante, ai fini della consumazione, il mancato definitivo impossessamento del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di doglianze di fatto già dedotte in appello e già correttamente respinte dalla Corte territoriale. Ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della consumazione della rapina impropria, è sufficiente la sola sottrazione della cosa, non essendo richiesto il definitivo impossessamento da parte dell'agente. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La consumazione della rapina impropria richiede la sottrazione della cosa; il definitivo impossessamento non è elemento necessario quando la condotta è già stata integrata dalla sottrazione seguita dalla violenza o minaccia per assicurare il possesso o l'impunità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della consumazione della rapina impropria, è sufficiente che l'agente abbia sottratto il bene, essendo irrilevante che il definitivo impossessamento sia stato impedito da un intervento esterno.
  • La distinzione tra rapina impropria consumata e tentata non dipende dal conseguimento dell'effettivo dominio pieno sulla refurtiva, ma dal compimento della sottrazione della cosa.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di fatto già esaminate e motivatamente respinte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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