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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41008/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di euro 48.000, disposto a seguito di sequestro probatorio d'urgenza poi annullato dal tribunale del riesame. Il ricorrente ha dedotto: violazione delle norme procedurali (artt. 125, 309, 324 c.p.p.) per omissione di risposta del giudice di merito; illegittimità del sequestro preventivo d'urgenza per mancato rispetto dei termini (art. 321, commi 3-bis e 3-ter c.p.p.); inesistenza del fumus commissi delicti in mancanza di specificazione del reato presupposto e di ulteriori indici (oltre il mero possesso del denaro); illegittima valorizzazione esclusiva dell'occultamento del denaro nel furgone quale prova della provenienza illecita (art. 648 c.p.); violazione del principio di proporzionalità e mancato accertamento della pertinenzialità del denaro rispetto al reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sui termini di convalida del sequestro d'urgenza, precisando che il termine di 48 ore riguarda l'azione del P.M. e non è condizione di legittimità per l'esercizio del potere del giudice di emettere il decreto di sequestro. Ha dichiarato inammissibile per motivi non consentiti il relativo motivo di doglianza sulla motivazione. Sul merito della sussistenza del fumus per ricettazione, ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito: il denaro era occultato in un vano segreto del furgone (veicolo intestato a terzo, guidato dall'indagato), l'indagato non ha rivendicato né giustificato il possesso; tali circostanze costituiscono elementi indiziari concreti e convergenti idonei a fondare il fumus nella fase investigativa. Ha altresì respinto la censura sulla proporzionalità, osservando che il sequestro era a fini impeditivi ai sensi dell'art. 321 c.p.p., per cui non opera il criterio di quantificazione tipico del sequestro ai fini di confisca.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen. (commi 1, 3-bis, 3-ter)

    Il termine di 48 ore per la convalida riguarda l'operato del P.M. e non condiziona il potere del giudice di disporre il sequestro preventivo; il giudice può imporre il vincolo reale anche quando il termine sia decorso. Il sequestro deciso ai sensi del comma 1 può avere carattere impeditivo e mira a prevenire la protrazione o l'aggravamento del reato.

  • art. 648 cod. pen.

    Per la ricettazione occorrono elementi indiziari concreti della provenienza illecita; tuttavia, in fase investigativa lo standard probatorio è meno stringente rispetto al giudizio di merito e il giudice può ritenere il fumus dalla combinazione di elementi circostanziali (es. occultamento in vano segreto, mancata giustificazione, collegamenti con ambienti criminali).

  • Decreto Legislativo n. 195/2021

    Ha introdotto nel'art. 648 c.p. una norma che sanziona anche l'acquisto, ricezione o occultamento di denaro proveniente da talune contravvenzioni, rafforzando l'apprezzamento negativo attribuibile all'occultamento clandestino di rilevanti somme di denaro.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Standard probatorio elevato per misure personali; la Corte ricorda che per le misure reali in fase cautelare lo standard è meno rigoroso e si richiedono indizi concreti ma non la persuasività richiesta per misure personali.

  • artt. 125, 309, 324 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nelle censure del ricorrente (motivazione, omessa risposta). La Corte ha valutato alcuni motivi come impropri (doglianze di mera valutazione motivazionale) o manifestamente infondati e, nei casi, ha ritenuto la mancata risposta non idonea ad annullare il provvedimento.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per la convalida del sequestro d'urgenza riguarda l'attività del P.M.: la scadenza non impedisce al giudice, anche successivamente, di adottare o confermare un sequestro preventivo mediante decreto motivato.
  • In fase investigativa il fumus commissi delicti può essere fondato su elementi indiziari concreti e convergenti senza l'accertamento giudiziale del reato presupposto; tuttavia occorrono dati qualificanti (es. occultamento in vano segreto, assenza di giustificazioni, modalità di trasporto) e non il solo possesso del denaro.
  • L'occultamento di ingenti somme in vani segreti di veicoli predisposti al trasporto clandestino, con mancanza di giustificazioni, può legittimamente essere valutato come indice significativo di provenienza illecita nelle fasi iniziali delle indagini.
  • Il sequestro preventivo a fini impeditivi (art. 321, comma 1) non richiede la stessa verifica del collegamento strutturale tra bene e reato richiesta per il sequestro ai fini di confisca; la proporzionalità va valutata secondo la natura impeditiva della misura.
  • In sede di impugnazione delle misure cautelari reali alla Cassazione è necessario puntare su censure di diritto; le doglienze che si configurano come mera critica della valutazione probatoria o come difetto di motivazione possono essere dichiarate inammissibili o ritenute manifestamente infondate.

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