Cassazione Penale, Sentenza n. 34354/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Sosteneva che la ricostruzione fatta dai giudici d'appello era diversa rispetto all'imputazione originaria: la differenza consisteva tra una simulazione di esportazione in Giappone e successiva rientro fittizio tramite Svizzera, e invece una regolare importazione in Svizzera con documentazione autentica e successivo trasferimento in Italia senza conoscenza della provenienza illecita. Secondo il ricorrente tale differenza avrebbe dovuto comportare la restituzione degli atti al PM; 2) assenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio: il ricorrente affermava di aver agito con documentazione regolare e senza conoscenza dell'origine delittuosa della merce, dunque senza la volontà richiesta per il reato di riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sostenendo che non sussisteva un mutamento radicale del fatto tale da determinare violazione del principio di correlazione: la contestazione conteneva riferimenti ai punti chiave della condotta (ricezione in Svizzera, sdoganamento e illecito trasporto in Italia) e l'imputato ha potuto difendersi concretamente su quell'oggetto. I giudici hanno condiviso la valutazione che, anche ammessa l'ipotesi alternativa circa una spedizione in Giappone, la condotta effettivamente accertata (ricezione in Svizzera di merce di sicura provenienza delittuosa e sua successiva introduzione clandestina in Italia con documentazione doganale svizzera attestante provenienza giapponese, eludendo i controlli italiani) integra il reato di riciclaggio/occultamento dell'origine delittuosa. Le censure erano in realtà rinnovate critiche sulle valutazioni di merito, non vizi logico-giuridici da cassare. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Elia S.r.l. liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Sezioni Unite - giurisprudenza
sentenze n. 36551 del 15/07/2010, Carelli e n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco
Il mutamento del fatto che determina violazione del principio di correlazione richiede una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie; non è sufficiente una diversa ricostruzione non pregiudizievole per la difesa. Va valutato se l'imputato abbia potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'imputazione.
richiamato testualmente nel provvedimento con la formula "nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen."
La Corte richiama il principio che la motivazione deve essere aderente alle regole probatorie e che la decisione di merito è adeguatamente motivata se fondata su una completa disamina delle risultanze processuali secondo gli standard dell'art. 192.
Massime di principio
- Il principio di correlazione: la sentenza è nulla per mutamento del fatto solo se la ricostruzione giudicata in sentenza altera radicalmente gli elementi essenziali dell'imputazione al punto da impedire una difesa effettiva; differenze ricostruttive non sono automaticamente protese alla nullità.
- Valutazione del dolo nel riciclaggio: la sussistenza dell'elemento soggettivo può essere dedotta da circostanze fattuali (modalità di trasferimento, elusione dei controlli doganali, valore e destinazione della merce) che rendono ragionevole inferire la consapevolezza o la grave probabilità dell'origine illecita.
- Sindacato in Cassazione: le valutazioni di merito (accertamento dei fatti e credibilità) sono soggette a sindacato limitato in sede di legittimità; per ottenere la cassazione è necessaria la dimostrazione di vizi logico-giuridici, motivazione illogica o carenza assoluta di prova.
- Risvolti processuali: in caso di rigetto del ricorso, l'appellante può essere condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; le questioni di prova e di apprezzamento probatorio devono essere sollevate e motivate ai gradi di merito.
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