Cassazione Civile, Ordinanza n. 20653/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da una domanda di lavoratori dipendenti volta a ottenere il computo integrale del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della società datrice, confermando la decisione di primo grado favorevole ai lavoratori. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato. Il lavoratore costituito con controricorso ha accettato la rinuncia; gli altri lavoratori intimati non hanno svolto difese. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia e la disciplina delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha disposto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, secondo quanto concordato nell'atto di rinuncia accettato. Non ha regolato le spese nei confronti delle parti rimaste intimate. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, precisando che la declaratoria di estinzione non è equiparabile al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022
disciplina la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nei termini indicati dal Collegio.
la rinuncia ritualmente notificata al ricorso per cassazione determina, ricorrendone i presupposti, l'estinzione del processo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la declaratoria di estinzione del processo non comporta il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, non essendo equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte intimata, perché fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e consolida il giudicato sulla sentenza impugnata.
- Quando la rinuncia è accettata dal controricorrente, le spese del giudizio di legittimità vanno regolate secondo quanto concordato nell'atto di rinuncia o, in mancanza, secondo i criteri ordinari a carico del rinunciante.
- La declaratoria di estinzione del processo per rinuncia non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non fa scattare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali ipotesi.
- In presenza di più parti intimate, la rinuncia al ricorso produce comunque l'estinzione del processo anche nei confronti di chi non abbia accettato o non si sia costituito.
Come è indicizzato
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