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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19327/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso dell'imputato Fatouhi contestava la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il Procuratore Generale proponeva due motivi: (1) erronea qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (2) omissione da parte del giudice della valutazione della pericolosità sociale dell'imputato e, conseguentemente, della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero prevista dall'art. 86 d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Fatouhi per carenza dei motivi ammessi in sede di cassazione contro sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), condannandolo al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto al Procuratore Generale, il primo motivo (erronea qualificazione per lieve entità) è stato dichiarato inammissibile: la qualificazione accettata nel patteggiamento non può essere rimessa in discussione in cassazione salvo palese incongruenza. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha rilevato l'omessa statuizione sulla pericolosità sociale e sull'applicabilità della misura di espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990, con conseguente annullamento limitato su tale punto e rinvio al G.u.p. di Bergamo per nuovo giudizio, in diversa persona fisica. Il resto del ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

    Disciplina il rito del patteggiamento; la sentenza emessa ex art. 444 è oggetto di impugnazione limitata in cassazione ai motivi espressamente previsti da legge

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    reato in materia di stupefacenti (ipotesi di lieve entità)

    Regola la fattispecie sanzionatoria per stupefacenti con prevedibile applicazione della causa di lieve entità; la qualificazione come "lieve entità" può costituire oggetto di censura in cassazione solo nei limiti ammessi dal rito

  • art. 86 d.P.R. 309/1990

    misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero

    Prevede l'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti; la sua applicazione richiede l'accertamento concreto della pericolosità sociale dell'imputato, che il giudice deve motivare

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta

    Stabilisce i motivi tassativi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura) per i quali l'imputato o il PM possono ricorrere in cassazione contro una sentenza di patteggiamento

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma relativa a cause che determinano il proscioglimento; il ricorso dell'imputato mirava (inammissibilmente) a ottenere valutazioni su questi profili fuori dai limiti previsti per il rito del patteggiamento

  • art. 606 cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione

    Individua le ipotesi di errore rilevanti in cassazione; la Corte richiama tale disciplina per stabilire quali profili siano sindacabili in sede di legittimità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 58 del 24/02/1995

    dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che obbliga l'espulsione senza accertamento della pericolosità

    Ha dichiarato illegittima la parte della norma che impone l'espulsione automatica senza verifica della pericolosità sociale; ne deriva l'obbligo per il giudice di valutare e motivare concretamente la pericolosità prima di disporre l'espulsione

Massime di principio

  • Le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) sono impugnabili in cassazione solo per i motivi specificamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; doglianze estranee a tali ipotesi saranno dichiarate inammissibili.
  • La qualificazione giuridica concordata nelle richieste di patteggiamento non può essere facilmente rimessa in discussione in cassazione dall'accusa o dalla difesa, salvo i casi di palese incongruenza.
  • Se la legge prevede una misura accessoria automatica (es. espulsione per reati di stupefacenti), il giudice non può apporla meccanicamente: deve accertare in concreto la pericolosità sociale e motivare adeguatamente la decisione. L'omessa valutazione o motivazione su questo punto giustifica l'annullamento e il rinvio.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione relativo all'omessa applicazione di sanzioni amministrative/accessorie (secondo la giurisprudenza di legittimità), incluso il tema dell'espulsione, pur nel quadro dei limiti posti dal rito del patteggiamento.
  • In caso di vizio di motivazione relativo a specifici profili obbligatori (come la pericolosità sociale per l'espulsione), la Corte può annullare la sentenza limitatamente a quel punto e rinviare il giudizio al giudice di merito per nuovo esame.
  • La parte soccombente nel patteggiamento che propone ricorso in cassazione senza aderire ai motivi ammessi può essere condannata alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.

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