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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41722/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale. In fatto, la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente lo stato di insolvenza sulla base di più elementi: un credito del creditore istante ritenuto fondato su fatture non pagate, bolle di consegna sottoscritte e assegni protestati; numerosi protesti; uno squilibrio rilevante tra debiti esigibili e disponibilità liquide; il mancato deposito del bilancio 2016. Con il primo motivo la società sosteneva che il creditore avrebbe dovuto previamente sperimentare l'esecuzione individuale infruttuosa e deduceva anche di avere contestato le fatture e intimato la risoluzione del rapporto per inadempimento e vizi. Con il secondo motivo contestava la valutazione delle condizioni di fallibilità e affermava che il bilancio 2016 fosse stato prodotto, prospettando inoltre vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Ha ritenuto che il primo motivo non rispettasse i requisiti di specificità del ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché si limitava a contrapporre una tesi priva di riscontro normativo e giurisprudenziale, senza criticare in modo puntuale la ratio della sentenza impugnata; inoltre la contestazione delle fatture risultava priva di autosufficienza ed era stata dedotta impropriamente come violazione di legge invece che come omesso esame di un fatto decisivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito al previgente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., oltre che perché la dedotta produzione del bilancio 2016 avrebbe potuto semmai essere fatta valere con revocazione, e perché la censura sull'insussistenza delle condizioni di fallibilità era generica e di merito. Il ricorso è stato quindi respinto senza statuizione sulle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con argomentazioni specifiche e intelligibili, non con la mera indicazione delle norme asseritamente violate o con una riproposizione di tesi difensive.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La ricorribilità per cassazione è ormai ristretta all'omesso esame di un fatto decisivo, non essendo più deducibili vizi di omessa o insufficiente motivazione nei termini formulati dalla ricorrente.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    L'inosservanza dell'onere di specifica critica e di autosufficienza comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 6 legge fallimentare

    La dichiarazione di fallimento su istanza di creditori non presuppone l'accertamento definitivo del credito né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale del credito ai soli fini della legittimazione dell'istante.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non basta indicare le norme ritenute violate: occorre spiegare in modo specifico perché la soluzione adottata dal giudice di merito sia in contrasto con tali norme o con l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
  • La critica che si limita a riproporre la propria tesi difensiva senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
  • Le contestazioni in fatto devono rispettare i requisiti di autosufficienza del ricorso per cassazione; non possono essere introdotte in modo generico o solo assertivo.
  • Nel procedimento prefallimentare, il credito del ricorrente istante non deve essere munito di accertamento definitivo o di titolo esecutivo, essendo sufficiente un controllo incidentale ai soli fini della legittimazione a chiedere il fallimento.
  • Le censure relative alla produzione o mancata considerazione di documenti decisivi devono essere veicolate con il corretto rimedio processuale e nei limiti del vizio deducibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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