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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19348/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una garante contro il pagamento di un residuo di finanziamento a tasso variabile concesso a una farmacia poi fallita. La garante sosteneva che il contratto di finanziamento fosse affetto da nullità o comunque da indeterminatezza delle condizioni economiche perché non indicava correttamente il TAN, ma solo l’ISC/TAEG, e perché nel caso di tasso variabile mancavano ulteriori dati necessari alla determinazione del saggio applicabile, in particolare spread, base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e days count convention. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione, ritenendo nulla la clausola per mancata indicazione del TAN e rideterminando l’importo dovuto. La Corte d’appello, invece, ha riformato integralmente, ritenendo sufficiente l’indicazione dell’ISC e del piano di ammortamento, e ha rigettato l’opposizione. Con il ricorso per cassazione la garante ha dedotto: 1) violazione dell’art. 117, comma 4, TUB per mancata indicazione del TAN; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito non avesse considerato il contrasto tra le clausole contrattuali; 3) violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1346 c.c. e omesso esame, per non avere la Corte d’appello rilevato l’indeterminabilità del tasso variabile per mancata specificazione di spread, base di calcolo dell’Euribor e days count convention.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il terzo motivo. Ha confermato che la mancata indicazione del TAN non comporta nullità quando il tasso sia comunque determinabile sulla base del contratto e del piano di ammortamento, e ha ritenuto infondati anche il secondo motivo e la parte del terzo relativa allo spread, perché lo spread era ricostruibile. Tuttavia, ha censurato la sentenza di merito nella parte in cui non aveva esaminato adeguatamente la dedotta indeterminabilità della componente variabile del tasso, in relazione alla mancata indicazione della base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e della days count convention. Per questo ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993

    Nei contratti bancari devono essere indicati per iscritto il tasso d’interesse e gli altri prezzi e condizioni; la mancata indicazione del TAN può rilevare solo se il tasso non sia comunque determinabile dal testo contrattuale.

  • art. 117, comma 7, lett. a), d.lgs. n. 385/1993

    Prevede la sanzione della nullità per la mancata indicazione del tasso di interesse.

  • art. 117, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 385/1993

    Prevede la nullità per la mancata indicazione di altri prezzi e condizioni contrattuali.

  • art. 125-bis, comma 6, d.lgs. n. 385/1993

    È richiamato come eccezione in materia di contratti del consumatore; fuori da tale ambito il TAEG/ISC non è sanzionato con la nullità per mancata indicazione.

  • art. 1346 c.c.

    L’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile; la clausola sugli interessi è valida se il tasso può essere ricavato da criteri oggettivi e univoci indicati nel contratto.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    La convenzione sugli interessi deve avere contenuto univoco e specificazione puntuale del tasso, essendo norma imperativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere questioni o argomentazioni difensive.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente se non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiede una motivazione effettiva e percepibile della sentenza.

  • artt. 1813 e ss. c.c.

    Individuano il tipo legale del mutuo, rispetto al quale sono rilevanti importo, durata, periodicità del rimborso e tasso.

Massime di principio

  • Nel mutuo bancario, la mancata indicazione espressa del TAN non determina automaticamente la nullità della clausola se il tasso di interesse è comunque ricavabile in modo univoco dal complesso delle pattuizioni e dal piano di ammortamento.
  • L’ISC/TAEG, in quanto indicatore sintetico del costo complessivo del credito, non sostituisce di per sé il TAN ai fini dell’art. 117 TUB, ma la validità della clausola va valutata in concreto sulla base della determinabilità del tasso pattuito.
  • In tema di interessi variabili, la validità della pattuizione richiede che i criteri di calcolo siano oggettivamente individuabili e non rimessi alla discrezionalità della banca; la base di calcolo dell’indice di riferimento e la day count convention devono essere specificate se necessarie a rendere univoco il tasso applicabile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle argomentazioni già esaminate dal giudice di appello.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, specie se omette di affrontare un profilo decisivo specificamente devoluto in appello.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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