Cassazione Penale, Ordinanza n. 13405/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo un unico motivo: vizi di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. In sostanza, contestava la valutazione di equivalenza operata dal giudice di merito, chiedendo una diversa lettura di elementi fattuali ritenuti invece valorizzabili a suo favore. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze si risolvevano in una mera contrapposizione valutativa rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, senza evidenziare un vizio di legittimità censurabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione del potere valutativo del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivato, anche sulla base di uno solo dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro valutativo che può essere utilizzato, anche solo in parte, per motivare il giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua.
- La motivazione del bilanciamento non richiede un'analitica esposizione di tutti i criteri di valutazione, essendo sufficiente il richiamo anche ad alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p.
- Una doglianza che si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti e degli elementi valutativi apprezzati dal giudice di merito non integra un vizio di motivazione scrutinabile in sede di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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