Cassazione Penale, Sentenza n. 51228/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, disponendo direttamente la confisca del profitto del reato nella misura di euro 1.281,31. La condanna per peculato è stata confermata nei suoi elementi di fatto e di diritto, mentre è stata integrata la misura patrimoniale omessa dal giudice di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato (riqualificato in ricorso per cassazione) la sentenza di condanna per peculato emessa dal Tribunale di Messina per omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato prevista dall'art. 322-ter cod.pen.; il profitto era stato quantificato nell'imputazione in euro 1.281,31, corrispondente alle somme non riversate all'erario a titolo di PREU.
Norme richiamate
Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato per taluni reati contro la pubblica amministrazione (tra cui il peculato); la Corte ha ritenuto che, essendo il profitto predeterminato nell'an e nel quantum, la mancata pronuncia sulla confisca costituisce vizio correggibile con annullamento e applicazione della confisca.
art. 620, comma 1, lett. l) cod.proc.pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere, in casi di annullamento, di intervenire sulla res iudicata rimodulando la pena o adottando provvedimenti necessari senza rinvio quando non occorrono nuovi accertamenti di fatto; la norma è stata utilizzata per disporre direttamente la confisca senza rinvio.
art. 1, comma 67, legge n. 103/2017 (modifica art. 620 c.p.p.)
Evidenziata come fonte della recente estensione dei poteri della Corte di cassazione a rideterminare la pena e correggere statuizioni senza rinvio quando i fatti risultano già acquisiti nel giudizio di merito.
Massime di principio
- In caso di condanna per reati elencati dall'art. 322-ter (es. peculato), il giudice di merito è tenuto a pronunciare la confisca obbligatoria del profitto; l'omissione è vizio rilevabile in cassazione.
- Se il profitto del reato è già determinato in maniera chiara e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente la confisca ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Quando la quantificazione del profitto richieda nuovi accertamenti o valutazioni di fatto, la Corte dovrà invece disporre il rinvio al giudice del merito.
- Il pubblico ministero deve valutare la via procedurale corretta (appello vs ricorso per cassazione); in molte ipotesi di vizi di diritto come omissione di misure obbligatorie la via della cassazione è quella applicabile.
- La giurisprudenza valorizza l'economicità del processo: si evitano rinvii inutili quando la correzione può essere effettuata sulla base degli elementi già acquisiti nel giudizio di merito.
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