Cassazione Penale, Sentenza n. 41904/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato le richieste di misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 TU stupefacenti per casi particolari, affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen. (integrata nel corso del procedimento) o, in subordine, detenzione domiciliare, per l'espiazione di residuo pena di anni 3, mesi 11 e giorni 19 per plurime violazioni della normativa in materia di armi. Il ricorrente deduceva che il Tribunale aveva motivato il diniego solo con elementi negativi (gravità dei reati e mancanza di revisione critica) senza valutazione complessiva degli elementi positivi: autoaccertata tossicodipendenza, avvio di percorso terapeutico presso il Serd, collaborazione e dichiarazioni confessorie, assenza di condanne successive rispetto alla comunicazione di notizia di reato del 30/10/2023, parere positivo dell'UEPE e avvio del processo di revisione critica. Denunciava quindi vizio di motivazione e violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e del diritto alla rieducazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza adeguata e immune da vizi: il Tribunale ha correttamente ritenuto indimostrata la dipendenza da cocaina ai fini dell'art. 94 TU Stup. e ha valutato non solo la gravità dei reati in materia di armi, ma anche la condotta successiva del ricorrente (denunce e, specificamente, la denuncia del 21 ottobre 2023 e l'avviso di conclusione indagini ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p.), elementi che hanno inficiato qualsiasi prognosi favorevole sulla rieducazione. La Corte ha precisato che il riscontro positivo dell'UEPE non esclude la rilevanza negativa di fatti successivi; ha inoltre ricordato che questa Corte non può rivedere il merito alla ricerca di una diversa valutazione di elementi già esaminati. Ha seguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
L'affidamento in prova è una misura alternativa che richiede un giudizio prognostico sulla rieducazione e sulla prevenzione del pericolo di nuovi reati; il giudice deve valutare elementi oggettivi e soggettivi, compresa la condotta successiva, e motivare specificamente il rigetto sulla base degli elementi concreti
art. 94 TU stupefacenti
La richiesta di affidamento in quanto derivante da tossicodipendenza per casi particolari richiede la prova della dipendenza e della relazione causale tra dipendenza e commissione dei reati; l'assenza di dimostrazione della dipendenza indebolisce l'istanza
L'avviso di conclusione delle indagini è indice di rilevanza investigativa e, nel caso concreto, un fatto successivo per il quale è stata data notizia di indagini ha inciso negativamente nella prognosi sul recupero del condannato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione deve essere svolto nei limiti previsti dalle disposizioni procedurali; la Corte verifica la legittimità e la sufficienza della motivazione ma non può riesaminare i fatti nel merito
Prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente in sede di impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il giudice che decide sulle misure alternative deve valutare complessivamente la gravità del reato originario e la condotta successiva del condannato; comportamenti postumi negativi possono prevalere su elementi positivi antecedenti o parziali
- La sussistenza di una tossicodipendenza e il nesso causale tra dipendenza e reati devono essere dimostrati con elementi concreti e documentati (certificazioni terapeutiche, referti, attestazioni di percorso Serd); mere autodichiarazioni hanno scarso valore
- Un parere positivo dell'UEPE è un elemento rilevante ma non decisivo se sussistono fatti successivi che indicano rischio di recidiva; occorre che gli elementi positivi siano persistenti e corroborati
- L'avvio del processo di revisione critica e la presa di responsabilità sono utili ma, secondo la giurisprudenza, è sufficiente anche l'avvio del percorso; tuttavia il giudice apprezza la sua effettiva incidenza sulla personalità mediante comportamenti ripetuti e duraturi
- In sede di cassazione la Corte di legittimità verifica la completezza e coerenza della motivazione ma non può sostituirsi al giudice di merito nel rimbalzo degli apprezzamenti probatori; le censure devono puntare a vizi di diritto o a mancanze motivazionali
- Per chi richiede misure alternative: documentare terapeuticamente la dipendenza, dimostrare continuità e concretezza del trattamento, ottenere relazioni UEPE dettagliate e far emergere l'assenza di fatti negativi successivi; evitare nuovi procedimenti o denunce durante il periodo valutato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41869/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41836/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41837/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41838/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41839/2025 del 31/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →