Cassazione Penale, Sentenza n. 23728/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Aucello era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (dichiarazione falsa in dichiarazione sostitutiva per l'ammissione al gratuito patrocinio). La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità della notifica della sentenza di appello eseguita a mezzo PEC presso il difensore senza verifica preventiva dell'insufficienza o inidoneità della dichiarazione/elezione di domicilio; (2) vizi della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo (mancanza del dolo generico); (3) carenze e contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'esistenza dell'elemento soggettivo. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale (rito cartolare su base dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con legge 176/2020) secondo la quale il termine per proporre impugnazione decorre dalla data di scadenza del termine per il deposito della sentenza resa noto mediante notifica del dispositivo. La sentenza di appello era stata depositata il 10/11/2023 e notificata il 12/02/2024; il ricorso per cassazione è stato proposto il 12/04/2024, oltre il termine utile (quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 2, cod. proc. pen. nel contesto richiamato). Perciò il Collegio non ha esaminato i motivi nel merito, ha dichiarato l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma penale che sanziona la dichiarazione falsa resa in dichiarazione sostitutiva finalizzata all'ammissione al gratuito patrocinio; è stata la norma di sostanza contestata in primo grado e in appello
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Criteri di impugnazione in cassazione relativi a motivi di nullità e vizi della motivazione: il ricorrente ha invocato tali lett. per censurare motivazione e nullità
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notificazione via PEC nelle ipotesi previste dal codice di rito; citata dal ricorrente con riguardo alla validità della notifica della sentenza di appello tramite PEC
art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Rimando al termine per impugnare la sentenza depositata; interpretato congiuntamente alla disciplina emergenziale per determinare il decorso del termine per proporre ricorso
art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 (convertito, legge 18/12/2020, n.176)
Norma emergenziale che ha modificato la procedura cartolare durante la pandemia: secondo la Cassazione, il termine per proporre impugnazione decorre dalla data di scadenza del termine per il deposito della sentenza reso noto tramite notifica del dispositivo
art. 585, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso dopo la notifica del dispositivo nel contesto del deposito cartolare; richiamato per verificare la tempestività del ricorso che è risultato tardivo
Massime di principio
- In regime di rito cartolare (disciplina emergenziale covid), il termine per proporre impugnazione decorre, ai fini pratici, dalla notifica del dispositivo che rende noto il deposito della sentenza: occorre calcolare con attenzione questa scadenza perché l'inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La notificazione tramite PEC è ammessa (art. 161 c.4) e la sua validità può essere contestata, ma l'eventuale doglianza sulla liceità/insufficienza della domiciliazione deve essere sollevata e provata adeguatamente e tempestivamente; comunque i termini processuali restano stringenti.
- Se un ricorso è tardivo, il giudice di legittimità lo dichiara inammissibile senza entrare nel merito dei motivi sostanziali (quali la mancanza del dolo o vizi di motivazione), perciò la tempestività è condizione di ammissibilità essenziale.
- Le censure sulla nullità della notifica o sull'elezione di domicilio richiedono una specifica e tempestiva deduzione e non possono sostituire la mancata proposizione del ricorso nei termini: è rischioso affidarsi a contestazioni formali pensando di guadagnare tempo procedurale.
- In caso di rigetto per inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende; valutare sempre il rapporto rischio/beneficio prima di proporre ricorso tardivo o formalmente viziato.
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