Cassazione Penale, Ordinanza n. 05202/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in accoglimento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena per i delitti in materia di stupefacenti contestati in primo grado e in appello. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, cioè a un profilo che era stato coperto dall'accordo processuale raggiunto in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze investissero motivi rinunciati e, quindi, non più deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è proponibile solo per censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione, mentre sono precluse le doglianze sui motivi rinunciati, comprese quelle relative alla sussistenza di aggravanti e alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Introduce il concordato in appello; la rinuncia ai motivi di appello produce un effetto preclusivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e si riflette anche sul giudizio di legittimità, salvo censure consentite sulla volontà di aderire all'accordo, sul consenso del Procuratore generale e sul contenuto difforme della sentenza.
Richiamato quale forma procedurale per la richiesta di concordato in appello.
Non è necessario motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello in funzione del concordato; la sua deduzione in cassazione è preclusa se inerente a motivi rinunciati.
L'eventuale censura sulla sussistenza dell'aggravante è inammissibile perché attiene a un motivo di appello rinunciato con il concordato.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Indicato insieme all'art. 80 come titolo di reato oggetto di condanna e di rideterminazione della pena in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi inerenti alla validità del concordato e alla coerenza della decisione rispetto all'accordo, non anche questioni devolute e poi rinunciate.
- La rinuncia ai motivi di appello in funzione del concordato comporta una preclusione sostanziale che si estende al giudizio di cassazione, con effetti analoghi alla rinuncia all'impugnazione per le questioni coperte dall'accordo.
- Le doglianze sulla sussistenza di circostanze aggravanti, attenuanti, sulla qualificazione del reato e sulla verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. sono inammissibili se riguardano punti oggetto di rinuncia nel concordato in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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