Cassazione Penale, Sentenza n. 27241/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità per rapina aggravata in concorso, riducendo soltanto la pena per un errore di calcolo relativo alla diminuente per il rito abbreviato. I difensori hanno proposto ricorso per cassazione per due imputati. Per uno di essi sono stati dedotti quattro motivi: contestazione del concorso nel delitto di rapina, sostenendo che dalle immagini di videosorveglianza emergerebbe solo un’aggressione fisica senza partecipazione alla condotta appropriativa e senza prova che il denaro rinvenuto fosse quello sottratto alle vittime; esclusione del dolo di rapina e prospettazione di una mera volontà di partecipare a una lite o rissa, con possibile concorso anomalo ex art. 116 c.p.; mancato riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno; mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Per l’altro imputato sono stati dedotti tre motivi: richiesta di riqualificazione del fatto in percosse e furto, assumendo che la sottrazione dei beni sarebbe intervenuta solo dopo la cessazione della violenza e quindi senza la concatenazione finalistica propria della rapina; mancato riconoscimento dell’attenuante della riparazione integrale del danno; mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di quelli già proposti in appello, generici e manifestamente infondati, perché la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica, esaustiva e non apparente. La Cassazione ha confermato che, nella vicenda, la condotta violenta e l’impossessamento dei beni si erano svolti nel medesimo contesto spazio-temporale e che l’elemento soggettivo della rapina può essere integrato anche da dolo concomitante o sopravvenuto. Ha inoltre condiviso il diniego delle attenuanti richieste, osservando che non vi era stato integrale risarcimento del danno, dovendosi considerare anche il pregiudizio fisico e morale patito dalle vittime, e che non ricorrevano i presupposti del danno patrimoniale di speciale tenuità, data la complessiva offensività della condotta. A ciascun ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.
sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche, reiterative e non confrontate con la motivazione di appello, quindi inammissibili in sede di legittimità
richiamato per contestare il concorso di persone nel delitto di rapina
evocato dalla difesa come possibile concorso anomalo, ma non accolto perché il fatto è stato ricondotto alla rapina in concorso
norma incriminatrice della rapina aggravata in concorso, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito
richiamato nella prospettazione difensiva di riqualificazione del fatto in percosse
richiamato nella prospettazione difensiva di riqualificazione del fatto in furto
l’attenuante della riparazione integrale del danno è stata esclusa perché il risarcimento non era integrale e le vittime non si ritenevano soddisfatte
l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché la valutazione deve considerare l’offesa complessiva e il pregiudizio sociale della condotta
richiamato dai ricorrenti sul trattamento sanzionatorio e sulla dosimetria della pena
richiamato in relazione alle attenuanti e al loro bilanciamento, ma senza ulteriore specificazione nel testo
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza confrontarsi criticamente con la motivazione di appello, le stesse doglianze già respinte nel merito, quando la sentenza impugnata abbia fornito una risposta logica, coerente ed esaustiva.
- In tema di rapina, l’elemento soggettivo specifico può risultare anche da un dolo concomitante o sopravvenuto: non è necessario che la volontà di sottrarre i beni preesista al primo atto di violenza o minaccia, purché la condotta violenta e l’impossessamento si collochino nel medesimo contesto finalisticamente unitario.
- La riqualificazione di una condotta da rapina a un concorso di percosse e furto non può essere ottenuta in cassazione mediante una mera diversa lettura del materiale probatorio, se il giudice di merito ha già accertato la contestualità tra violenza e sottrazione e ha motivato in modo non manifestamente illogico.
- L’attenuante della riparazione integrale del danno richiede un effettivo integrale ristoro del pregiudizio, che nel delitto di rapina va valutato tenendo conto non solo del danno patrimoniale ma anche della lesione della sfera fisica e morale delle vittime; l’accettazione di somme "in conto del maggior avere" esclude l’integralità della riparazione.
- L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non si verifica in modo automatico sulla base dell’esiguità dell’importo sottratto, ma richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, comprensiva del disvalore sociale e delle ulteriori conseguenze lesive o pericolose della condotta.
- Nel valutare il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze, il giudice di merito conserva un ampio margine di apprezzamento, sindacabile in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, manifesta illogicità o violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27211/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27212/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27214/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27215/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27217/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27219/2026 del 20/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →