Cassazione Civile, Ordinanza n. 23798/2022 del 29/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha contestato un avviso con cui l’amministrazione le aveva irrogato la sanzione del 30% per tardivo versamento della tassa di concessione governativa dovuta per un contratto di fornitura di servizi relativo al 2013. Dopo il rigetto dell’istanza di definizione agevolata della lite, la contribuente ha impugnato sia il diniego sia la sentenza d’appello che aveva confermato la pretesa erariale. Nel ricorso contro il diniego ha sostenuto che la controversia rientrasse nella definizione agevolata prevista per le liti aventi a oggetto esclusivamente sanzioni collegate ai tributi, poiché il tributo presupposto era stato comunque pagato, sia pure tardivamente. Ha inoltre proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale con tre motivi, che tuttavia sono rimasti assorbiti dall’accoglimento dell’impugnazione contro il diniego.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego di condono, affermando che la definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018 si applica anche alle liti relative esclusivamente a sanzioni collegate a tributi già definiti mediante pagamento, anche tardivo. Poiché il debito tributario presupposto era stato estinto, la lite sulla sola sanzione era definibile senza versamento di alcun importo. La Corte ha quindi accolto il ricorso contro il diniego, dichiarando l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere; ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate e ha compensato integralmente le spese del giudizio sul diniego. I motivi del ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
tassa di concessione governativa
richiamato come base del tributo oggetto di tardivo versamento e della conseguente sanzione
art. 21 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
sanzione amministrativa pari al 30% della tassa tardivamente versata
fondamento della sanzione irrogata per il ritardato pagamento
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dall’amministrazione come norma che disciplina la sanzione per ritardato versamento
art. 6, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni nella l. n. 136/2018
in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione
la sanzione è definibile a zero quando il tributo presupposto sia stato già definito o comunque pagato, anche con modalità diverse dalla definizione agevolata
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie relativa esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi presuppone che il rapporto tributario principale sia stato già definito, in qualunque modo idoneo a estinguere l’obbligazione tributaria, incluso il pagamento del tributo.
- L’espressione "definito anche con modalità diverse" va intesa in senso ampio e comprende non solo le procedure di definizione agevolata, ma anche il normale pagamento del tributo, ancorché tardivo.
- Quando il giudizio abbia ad oggetto solo la sanzione collegata a un tributo ormai estinto, la lite è definibile senza versamento di somme e l’accoglimento della domanda di definizione comporta l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
- Una volta definita positivamente la questione pregiudiziale della condonabilità, restano assorbiti i motivi di ricorso contro la sentenza di merito che aveva deciso sulla pretesa tributaria o sanzionatoria.
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