Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23798/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha contestato un avviso con cui l’amministrazione le aveva irrogato la sanzione del 30% per tardivo versamento della tassa di concessione governativa dovuta per un contratto di fornitura di servizi relativo al 2013. Dopo il rigetto dell’istanza di definizione agevolata della lite, la contribuente ha impugnato sia il diniego sia la sentenza d’appello che aveva confermato la pretesa erariale. Nel ricorso contro il diniego ha sostenuto che la controversia rientrasse nella definizione agevolata prevista per le liti aventi a oggetto esclusivamente sanzioni collegate ai tributi, poiché il tributo presupposto era stato comunque pagato, sia pure tardivamente. Ha inoltre proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale con tre motivi, che tuttavia sono rimasti assorbiti dall’accoglimento dell’impugnazione contro il diniego.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso avverso il diniego di condono, affermando che la definizione agevolata ex art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018 si applica anche alle liti relative esclusivamente a sanzioni collegate a tributi già definiti mediante pagamento, anche tardivo. Poiché il debito tributario presupposto era stato estinto, la lite sulla sola sanzione era definibile senza versamento di alcun importo. La Corte ha quindi accolto il ricorso contro il diniego, dichiarando l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere; ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate e ha compensato integralmente le spese del giudizio sul diniego. I motivi del ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello sono stati assorbiti.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie relativa esclusivamente a sanzioni collegate ai tributi presuppone che il rapporto tributario principale sia stato già definito, in qualunque modo idoneo a estinguere l’obbligazione tributaria, incluso il pagamento del tributo.
  • L’espressione "definito anche con modalità diverse" va intesa in senso ampio e comprende non solo le procedure di definizione agevolata, ma anche il normale pagamento del tributo, ancorché tardivo.
  • Quando il giudizio abbia ad oggetto solo la sanzione collegata a un tributo ormai estinto, la lite è definibile senza versamento di somme e l’accoglimento della domanda di definizione comporta l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
  • Una volta definita positivamente la questione pregiudiziale della condonabilità, restano assorbiti i motivi di ricorso contro la sentenza di merito che aveva deciso sulla pretesa tributaria o sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.