Cassazione Penale, Ordinanza n. 10821/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dalla sola ordinanza un ribaltamento del giudizio di merito, sicché la decisione lascia ferma la condanna pronunciata nei precedenti gradi.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per il delitto di cui all'art. 377 c.p. La censura, per come sintetizzata nell'ordinanza, riguardava l'identificazione dell'imputato; la Corte rileva però che il motivo era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e non manifestamente illogiche. In particolare, la motivazione d'appello è ritenuta congrua sul punto dell'identificazione dell'imputato.
Norme richiamate
norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, richiamata solo per individuare il titolo di reato contestato
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già motivatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito quando la sentenza impugnata offre una motivazione congrua, giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità sul punto decisivo oggetto di doglianza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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