Cassazione Penale, Ordinanza n. 30693/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio ha riguardato l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, applicata a una persona dichiarata socialmente pericolosa ai sensi dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 159/2011. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, si deducevano formalmente violazione degli artt. 11, 14, comma 2-ter, e 15 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente lamentava che non fosse stata effettuata una valutazione attualizzata della pericolosità sociale, poiché la decisione impugnata si sarebbe limitata a richiamare elementi già posti a base della misura originaria, senza verificare la persistenza attuale dei presupposti per mantenerla in vita o per negarne la revoca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, contro la decisione della Corte d'appello resa ex art. 10 d.lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Il motivo, pur formalmente evocando anche una violazione di legge, sosteneva in realtà un vizio di motivazione, perché contestava l'insufficiente perspicuità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento in ordine all'attualità della pericolosità sociale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
Individua la categoria soggettiva della pericolosità sociale sulla quale era stata fondata l'applicazione della misura di prevenzione.
Prevede che il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della decisione impugnata, ma senza che la doglianza superasse la soglia della critica motivazionale.
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancata attualizzazione della pericolosità sociale.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla permanenza dei presupposti della misura di prevenzione.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non emerge assenza di colpa, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
Richiamata per fondare la possibilità di escludere la sanzione pecuniaria solo quando risulti la mancanza di colpa nella causa di inammissibilità; nel caso concreto tale mancanza non è stata ravvisata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione, il sindacato è limitato alle sole violazioni di legge; non è consentito censurare la motivazione sotto il profilo della sua perspicuità o sufficienza.
- Quando la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolve nella contestazione del ragionamento decisorio del giudice di merito, essa è inammissibile perché maschera un vizio motivazionale non deducibile in cassazione in quel giudizio.
- La revoca di una misura di prevenzione presuppone una valutazione attuale della pericolosità sociale; tuttavia, la censura in cassazione deve investire un errore di diritto, non la mera adeguatezza argomentativa della decisione sulla persistenza della pericolosità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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