Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06449/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma nei suoi effetti, compresa la conferma della responsabilità e del trattamento sanzionatorio già deciso in appello, per quanto emerge dal testo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 giugno 2024. Il primo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma viene ritenuto generico e comunque diretto a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. Il secondo motivo riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è ritenuta priva di concreta specificità e manifestamente infondata, poiché la corte territoriale avrebbe motivato adeguatamente sul diniego valorizzando elementi negativi e l'assenza di elementi positivi.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono rispettare requisiti di specificità; la loro mancanza comporta inammissibilità. La specificità va valutata anche in senso estrinseco, in rapporto alla decisione impugnata e alla capacità della censura di costituire una critica argomentata.

  • art. 606 c.p.p.

    Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto se non nei limiti di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice può limitarsi a valorizzare gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare singolarmente tutte le deduzioni delle parti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o meramente apparente, cioè non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non svolge una critica argomentata idonea a confutarla.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, salvo il caso di specifici travisamenti decisivi delle risultanze processuali.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti determinanti o l'assenza di elementi positivi; non è necessario un esame analitico di tutte le circostanze dedotte dalla difesa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.