Cassazione Penale, Ordinanza n. 06449/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma nei suoi effetti, compresa la conferma della responsabilità e del trattamento sanzionatorio già deciso in appello, per quanto emerge dal testo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 giugno 2024. Il primo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma viene ritenuto generico e comunque diretto a ottenere una rivalutazione delle fonti di prova e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. Il secondo motivo riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è ritenuta priva di concreta specificità e manifestamente infondata, poiché la corte territoriale avrebbe motivato adeguatamente sul diniego valorizzando elementi negativi e l'assenza di elementi positivi.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono rispettare requisiti di specificità; la loro mancanza comporta inammissibilità. La specificità va valutata anche in senso estrinseco, in rapporto alla decisione impugnata e alla capacità della censura di costituire una critica argomentata.
Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto se non nei limiti di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
Nel diniego delle attenuanti generiche il giudice può limitarsi a valorizzare gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare singolarmente tutte le deduzioni delle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o meramente apparente, cioè non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non svolge una critica argomentata idonea a confutarla.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, salvo il caso di specifici travisamenti decisivi delle risultanze processuali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi negativi ritenuti determinanti o l'assenza di elementi positivi; non è necessario un esame analitico di tutte le circostanze dedotte dalla difesa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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