Cassazione Civile, Ordinanza n. 35165/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare del 26 ottobre 2012 con cui l'assemblea aveva ripartito la spesa per la riparazione di un tratto di condotta fognaria. In primo grado la delibera era stata annullata su domanda di alcuni condomini; la corte d'appello aveva rigettato l'appello del condominio, ritenendo che l'impianto fosse al servizio di uno solo dei corpi di fabbrica e che, quindi, la spesa dovesse gravare solo sui condomini che ne usufruivano, ai sensi dell'art. 1123, comma 2, c.c. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione, ma il controricorso ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto non dall'amministratore del condominio bensì da singoli condomini. Nella memoria, i ricorrenti hanno sostenuto la propria legittimazione richiamando la motivazione della sentenza impugnata sulla titolarità della condotta fognaria, ma la Corte ha ritenuto tale difesa non decisiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari concernenti la ripartizione delle spese per cose e servizi comuni, la legittimazione ad agire o impugnare spetta all'amministratore del condominio, poiché si tratta di liti attinenti alla gestione di beni o servizi comuni e non a diritti individuali su di essi. Poiché il ricorso era stato proposto da singoli condomini e non dall'amministratore, è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati inoltre condannati in solido alle spese del giudizio e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La spesa di riparazione dell'impianto comune posto al servizio di uno solo dei corpi di fabbrica deve essere sopportata dai soli condomini che ne traggono utilità.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di definizione del giudizio con esito sfavorevole per il ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari relative alla ripartizione delle spese per cose o servizi comuni, la legittimazione processuale a impugnare la decisione sfavorevole spetta all'amministratore del condominio, non ai singoli condomini, quando la lite riguarda la gestione collettiva del bene comune e non un diritto individuale esclusivo.
- Se la questione riguarda un impianto o servizio comune destinato soltanto ad alcuni corpi di fabbrica o ad alcune unità, la relativa spesa va imputata esclusivamente ai condomini che ne traggono utilità, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 1123, comma 2, c.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da soggetti privi della legittimazione processuale a rappresentare il condominio nella controversia.
- In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti possono essere condannati in solido alle spese del giudizio e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35124/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35126/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35127/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35128/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35129/2021 del 18/11/2021
- ordinanza_civile · 18 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2021 del 18/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →