Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00311/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto in primo grado il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'uso, senza consenso, della propria immagine nelle riprese di oltre 4500 corse al trotto svoltesi in un ippodromo gestito dalla controparte e dalla sua dante causa, nonché dalla cessione a terzi, a fini di lucro, delle riprese televisive. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e del successivo appello, il credito litigioso era stato ceduto a un terzo, che era subentrato nel giudizio di legittimità quale successore a titolo particolare nel diritto controverso e aveva proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Prima della decisione, però, il difensore della ricorrente, dichiaratosi figlio ed unico erede della medesima, ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti della società convenuta, notificato personalmente alla controparte intimata.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata nel corso del giudizio di cassazione e, ritenendola rituale, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione della parte intimata, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato richiamando il principio secondo cui la sanzione non si applica nei casi di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando effettuata ritualemente e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In assenza di costituzione dell'intimato, può essere dichiarata la compensazione delle spese nel giudizio di legittimità.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente a ogni definizione negativa del giudizio, ma va escluso nei casi di sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione, coerentemente con la sua funzione deflattiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.