Cassazione Civile, Ordinanza n. 00311/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto in primo grado il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'uso, senza consenso, della propria immagine nelle riprese di oltre 4500 corse al trotto svoltesi in un ippodromo gestito dalla controparte e dalla sua dante causa, nonché dalla cessione a terzi, a fini di lucro, delle riprese televisive. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e del successivo appello, il credito litigioso era stato ceduto a un terzo, che era subentrato nel giudizio di legittimità quale successore a titolo particolare nel diritto controverso e aveva proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Prima della decisione, però, il difensore della ricorrente, dichiaratosi figlio ed unico erede della medesima, ha depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti della società convenuta, notificato personalmente alla controparte intimata.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata nel corso del giudizio di cassazione e, ritenendola rituale, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione della parte intimata, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato richiamando il principio secondo cui la sanzione non si applica nei casi di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se validamente proposta e notificata, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
il raddoppio del contributo unificato è collegato alla finalità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e non opera nei casi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando effettuata ritualemente e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In assenza di costituzione dell'intimato, può essere dichiarata la compensazione delle spese nel giudizio di legittimità.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente a ogni definizione negativa del giudizio, ma va escluso nei casi di sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione, coerentemente con la sua funzione deflattiva.
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