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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44822/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando, in particolare: (i) la mancata instaurazione del contraddittorio in appello per difetto di notifica del decreto di citazione al domicilio eletto (la notifica era stata tentata al domicilio di residenza senza esito e quindi effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. presso un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4); (ii) violazione dell'art. 131-bis c.p. per non aver considerato la condotta successiva al reato; (iii) vizio di motivazione e travisamento della prova per la mancanza di una perizia sulla registrazione del marchio. Il ricorso per cassazione ha dedotto quindi violazioni di legge e lesione del diritto al contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha assorbito i restanti. Dagli atti è emerso che il decreto di citazione in appello fu tentato al luogo di residenza del ricorrente (senza esito) mentre il ricorrente aveva eletto domicilio presso l'Avv. Costantino Nardella; nondimeno la Corte d'appello aveva disposto la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. presso l'Avv. Giada Ficarelli, nominata solo in sede di discussione ex art. 97, comma 4. La Suprema Corte ha ritenuto che tale notifica non fosse conforme al tipo previsto quando è presente un domicilio eletto presso difensore di fiducia e che la notifica al difensore nominato ex art. 97, comma 4 non potesse supplire alla notifica al difensore di fiducia o a quella prevista per il difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1. Sussistendo una nullità assoluta per omessa notifica ex art. 179 c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma che indicava uno dei reati ascritti al ricorrente (capo a). Citata come riferimento alla fattispecie penalmente rilevante.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che indicava il secondo reato ascrittogli (capo b). Citata come riferimento alla fattispecie penalmente rilevante.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Premessa procedurale che limita la riproduzione integrale dei motivi nel ricorso per cassazione e registra l'obbligo di motivazione nei limiti strettamente necessari.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina la possibilità che il difensore sia nominato in udienza per la sola discussione; la sentenza afferma che tale difensore nominato ex comma 4 non sostituisce automaticamente il difensore di fiducia eletto quale domicilio e non è legittimato a ricevere la notificazione ai fini della vocatio in ius quando il mandato del difensore di fiducia non risulti revocato.

  • art. 97, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda la nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha distinto tra il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 (che può legittimare notifiche in mancanza di difensore di fiducia) e il difensore nominato ex comma 4 per la sola discussione.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente determinate forme di notificazione (tra cui, in concreto, la notifica presso il difensore); tuttavia la Corte ha osservato che l'art. 161, comma 4 non legittima la notifica presso un difensore nominato solo per la discussione quando esista un domicilio eletto presso altro difensore di fiducia.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sul trattamento sanzionatorio che richiede la valutazione della condotta successiva al reato; il ricorrente aveva dedotto la sua applicazione/funzione attenuante, ma la Corte di Cassazione ha risolto il procedimento sul vizio di notifica, assorbendo tale motivo.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità assoluta in caso di mancanza di notifica quando prevista; la Corte ha ravvisato in concreto una nullità assoluta per omessa notificazione e ha annullato la sentenza senza rinvio.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso un difensore deve essere reale e efficace: la notifica degli atti dovrà essere eseguita presso il difensore di fiducia indicato se non è revocato il mandato.
  • La notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. non può essere utilizzata per sostituire la notifica al difensore di fiducia con la mera consegna al difensore nominato solo per la discussione (art. 97, comma 4), quando il mandato del difensore di fiducia non risulti cessato.
  • La mancata notifica corretta al domiciliato eletto configura, se ricorrono i presupposti dell'art. 179 c.p.p., una nullità assoluta che può comportare l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
  • In presenza di difetti di notifica che ledono la conoscenza effettiva del processo (vocatio in ius), i giudici valutano la concretezza e la serietà dell'elezione di domicilio, con particolare attenzione per soggetti stranieri o domicilii precari.
  • Quando il vizio procedurale è decisivo (es. nullità assoluta di notifica), i motivi sostanziali successivi (valutazioni di prova o questioni di sanzione) possono essere assorbiti e non esaminati dalla Corte di cassazione.
  • Per evitare conseguenze gravose è opportuno, in caso di elezione di domicilio, assicurarsi che la domiciliazione sia effettiva e che ogni variazione del difensore sia formalmente registrata e comunicata; in alternativa, sorvegliare le notifiche e opporsi tempestivamente a notifiche ritenute inesatte.

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