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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47352/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza che aveva revocato i benefici della sospensione condizionale della pena riconosciuti a Hamdi Moez, deducendo violazione degli artt. 164, comma 4, 168, comma 3, cod. pen., e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il motivo centrale era che la revoca, fondata sulla presenza di cause ostative alla concessione del beneficio, poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se tali cause non risultassero documentalmente al giudice della cognizione che aveva originariamente concesso la sospensione; secondo la giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire i fascicoli del giudizio di cognizione per verificare tale circostanza

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice dell'esecuzione non aveva applicato il principio giurisprudenziale richiamato perché dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non risulta che siano stati acquisiti i fascicoli dei giudizi di cognizione nei quali erano stati concessi i benefici. Perciò l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio che dovrà svolgersi attenendosi al principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo di cognizione per verificare se le cause ostative risultassero documentalmente al giudice che concesse il beneficio

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    art. 164, quarto comma, cod. pen.

    La norma disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte richiama il principio che, se il beneficio è stato concesso in presenza di cause ostative, la revoca è possibile solo se tali cause non risultavano documentalmente al giudice che aveva concesso il beneficio

  • art. 168 cod. pen.

    art. 168, terzo comma, cod. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma pertinente alla valutazione delle circostanze ostative relative alla misura; la decisione di merito non si è risolta sull'interpretazione sostanziale della norma ma ha riguardato la necessità di verificare documentalmente la conoscenza delle cause da parte del giudice di cognizione

  • art. 674 cod. proc. pen.

    art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel ricorso; la Corte di Cassazione ha deciso sulla legittimità procedurale dell'ordinanza impugnata, annullandola per omessa istruttoria documentale richiesta dalla giurisprudenza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un.)

    Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (Longo), Rv. 264381-01

    Principio consolidato secondo il quale il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative soltanto se tali cause non risultavano documentalmente al giudice della cognizione; per la verifica il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per cause ostative è ammessa solo se tali cause non risultavano documentalmente al giudice che originariamente concesse il beneficio
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero note al giudice che concesse la sospensione
  • Se dalla motivazione non risulta l'acquisizione del fascicolo di cognizione, la decisione di revoca può essere annullata in Cassazione e il provvedimento rinviato per nuovo esame
  • La parte che richiede la revoca (di solito il Pubblico Ministero) deve curare che venga svolta la verifica documentale; in mancanza, il provvedimento di revoca è vulnerabile a censura per difetto di istruttoria
  • In situazioni analoghe, il giudice di merito che procede alla revoca deve motivare esplicitamente di aver esaminato il fascicolo di cognizione o di aver acquisito gli elementi documentali necessari per escludere che le cause fossero note al giudice della cognizione

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