Cassazione Civile, Ordinanza n. 14943/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in sede di riscossione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo aveva accolto l’appello del contribuente, valorizzando un’eccezione relativa alla pretesa non espropriabilità della prima casa ai sensi dell’art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 32, 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la questione sulla non espropriabilità della prima casa fosse stata introdotta per la prima volta in appello e quindi fosse inammissibile; con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del d.P.R. n. 602/1973, contestando nel merito l’applicabilità di tale norma all’iscrizione ipotecaria. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l’eccezione relativa all’art. 76 d.P.R. n. 602/1973 costituisse eccezione in senso stretto e, come tale, fosse soggetta al divieto di nova in appello. Ha quindi rilevato che tale eccezione non era stata dedotta nel ricorso introduttivo né con motivi aggiunti nel giudizio tributario di primo grado, con conseguente inammissibilità della sua proposizione in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli altri parametri processuali per censurare l’ammissibilità in appello di una questione nuova.
La Corte rileva che i fatti/questioni posti a fondamento dell’eccezione non erano stati dedotti nel ricorso introduttivo né con motivi aggiunti.
Nel processo tributario vieta alle parti di proporre in appello nuove eccezioni in senso stretto e di mutare i termini della contestazione.
Opera, in via generale, il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, qui richiamato a sostegno dell’inammissibilità dell’eccezione tardiva.
Norma che limita l’azione esecutiva dell’agente della riscossione sulla prima casa in determinate condizioni; la Corte ne esclude la deducibilità per la prima volta in appello nel caso concreto.
L’iscrizione ipotecaria è qualificata come misura di garanzia e cautela, autonoma rispetto all’espropriazione.
Parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge sostanziale e processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello impedisce di introdurre per la prima volta eccezioni in senso stretto fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi non dedotti nel giudizio di primo grado.
- La distinzione tra eccezioni in senso stretto e mere difese dipende dalla funzione del fatto allegato: è eccezione in senso stretto la deduzione di un fatto giuridico idoneo a incidere sulla pretesa avversaria; è mera difesa la contestazione del fatto costitutivo della pretesa stessa.
- Le questioni che introducono un diverso fondamento impeditivo della pretesa fiscale non possono essere ricondotte a mere difese solo perché collegate al medesimo rapporto d’imposta, se mutano la causa petendi della contestazione.
- L’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria è distinta, per natura e funzione, dall’espropriazione forzata: l’eventuale limite all’esecuzione esattoriale non è automaticamente traslabile sulla misura cautelare o di garanzia senza specifica deduzione tempestiva.
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