Cassazione Civile, Ordinanza n. 12614/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU con cui un comune ha richiesto il pagamento dell'imposta per l'anno 2013 su un immobile di proprietà della contribuente, in misura del 66,66%, ubicato nel territorio comunale ma raggiungibile da una strada ricadente nel Comune di Roma. La contribuente aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento del trattamento agevolato per abitazione principale. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, sostenendo che l'agevolazione presuppone la residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l'immobile; nel caso concreto la contribuente risultava iscritta all'anagrafe del Comune di Roma e non aveva presentato istanza di iscrizione nel Comune di Ciampino, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'esenzione. La CTR aveva invece ritenuto che, per la peculiarità della situazione, la residenza anagrafica a Roma non fosse incompatibile con la residenza anagrafica nell'immobile sito a Ciampino e che la destinazione effettiva ad abitazione principale prevalesse sulla formale iscrizione anagrafica a Roma.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del comune. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011, l'abitazione principale richiede che il possessore e il nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile situato nel Comune impositoro; poiché nel caso concreto era pacifico che la contribuente risultava iscritta all'anagrafe del Comune di Roma, non sussistevano i presupposti per l'agevolazione IMU richiesta. La Corte ha inoltre osservato che l'iscrizione anagrafica è a domanda dell'interessato e non può essere sostituita da una iscrizione d'ufficio in ragione di pretesi profili di libertà di circolazione e soggiorno. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili ... Per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
L'agevolazione per abitazione principale presuppone, oltre alla dimora abituale, la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile; in mancanza di tale requisito formale, il beneficio non spetta.
convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214
Norma di conversione del d.l. n. 201/2011, richiamata quale base del regime IMU applicabile al caso.
"È fatto obbligo ad ognuno di chiedere ... la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale ..."
L'iscrizione anagrafica è ad istanza di parte e incombe sull'interessato richiederla; non è configurabile una sostituzione d'ufficio da parte del Comune per riconoscere l'agevolazione fiscale.
art. 16 Cost.
Richiamato solo per escludere che la mancata iscrizione d'ufficio dovesse ritenersi imposta dalla tutela della libertà di circolazione e soggiorno.
art. 45 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato solo per escludere che la disciplina anagrafica dovesse essere disapplicata o superata per ragioni di libertà di circolazione e soggiorno.
art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
Parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione IMU per abitazione principale, il requisito della residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l'immobile è presupposto necessario e non può essere sostituito dalla sola destinazione di fatto dell'immobile a dimora familiare.
- Quando la norma fiscale collega espressamente un beneficio alla residenza anagrafica, il giudice non può disapplicare il dato formale valorizzando una diversa residenza di fatto, se il requisito legale non risulta integrato.
- L'iscrizione anagrafica è regolata come adempimento a domanda dell'interessato: non può essere supplita o modificata d'ufficio per finalità fiscali in assenza di istanza dell'avente diritto.
- In sede di legittimità, se la questione è risolvibile sulla base di un accertamento già compiuto e non occorrono ulteriori verifiche fattuali, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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