Cassazione Penale, Ordinanza n. 25957/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Restano ferme le valutazioni del tribunale di sorveglianza sulla negazione dell'affidamento in prova e sull'applicazione della detenzione domiciliare.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione contro l'ordinanza applicativa della detenzione domiciliare e aveva negato la misura alternativa dell'affidamento in prova. Il ricorrente, deducendo formalmente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentava l'erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e il vizio di motivazione. La Corte rileva però che le censure si risolvono in doglianze di merito, cioè in un mero dissenso rispetto alla valutazione già compiuta dal giudice di sorveglianza. Quest'ultimo aveva fondato il diniego su plurimi elementi: la gravità dei fatti commessi e di quelli oggetto di procedimenti penali, la condotta intramuraria segnata da 12 infrazioni disciplinari, la relazione dell'UEPE che escludeva l'impraticabilità di misure diverse da quelle contenitive, l'assenza di concreta disponibilità del legale rappresentante dell'ente presso cui il condannato avrebbe dovuto svolgere volontariato, la personalità del condannato e la mancanza di segni di ravvedimento. Il ricorrente opponeva l'esito assolutorio di un procedimento pendente e una lettura alternativa di alcune circostanze, ma la Corte ritiene tali rilievi inconferenti in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
la censura di violazione di legge era solo formalmente dedotta, ma in concreto le doglianze miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
il vizio motivazionale è stato escluso perché la motivazione del giudice di sorveglianza è stata ritenuta compiuta, logica e immune da fratture
la norma sull'affidamento in prova è richiamata come parametro della censura, ma la sua applicazione è stata ritenuta corretta alla luce degli elementi negativi valorizzati dal giudice di merito
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Il diniego dell'affidamento in prova è legittimamente fondato su una valutazione complessiva della gravità dei fatti, della condotta tenuta durante la detenzione, dell'assenza di un concreto programma trattamentale e della mancanza di segnali di ravvedimento.
- L'eventuale esito favorevole di altro procedimento o la prospettazione di una diversa lettura di circostanze già esaminate non integra, di per sé, un vizio rilevante in cassazione quando la motivazione del giudice di sorveglianza sia logica e completa.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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